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Delega ambientale: le dimensioni dell’azienda non contano

Argomenti trattati: Delega di funzioni
Sentenza 2 luglio 2015, n. 27862

La massima
Adempimenti ambientali – Società di capitali – Delega di funzioni – Requisiti – Requisito dimensionale azienda– Irrilevanza per analogia con articolo 16, Dlgs 81/2008 – Sussistenza
In materia ambientale è possibile la delega di funzioni anche in realtà di modesta capacità organizzativa.
Infatti la delega di funzioni in materia ambientale è possibile anche quando non necessaria per ragioni dimensionali. Si prende ad esempio l’istituto della delega di funzioni del Testo unico sulla sicurezza (articolo 16), dove il requisito dimensionale non costituisce più condizione di efficacia della delega stessa. Mantenere un requisito dimensionale in materia ambientale sarebbe in contrasto con il principio di non contraddizione, da questo si deduce che è quindi possibile per analogia delegare le funzioni anche se lo stabilimento è unico. (C.K.)