La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Qual è la periodicità con la quale devono essere fatte le analisi di rifiuti pericolosi o di codici a specchio considerando come destino finale sia la discarica che il recupero in procedura ordinaria/Aia o semplificata alla luce delle nuove normative comunitarie in materia di classificazione?
Impianto di recupero di rifiuti urbani. Il quesito è il seguente: molti trasportatori, alla voce “numero iscrizione Albo” presente nel formulario inseriscono il loro numero di iscrizione correttamente mentre alla voce “del” inseriscono il numero e la data di protocollo dell’autorizzazione che non corrisponde mai con la data presente nel sito dell’Albo nazionale gestori ambientali (il numero di protocollo dell’autorizzazione non è presente nel sito).
Il trasportatore sbaglia? L’impianto come si deve comportare?
Nella circolare dell’Albo nazionale gestori ambientali del 29 maggio 2015 si precisa che il trasporto degli speciali assimilati agli urbani ai centri di raccolta deve avvenire con automezzi iscritti alla categoria 2-bis. Secondo la logica di esercizio dei centri di raccolta, si ritiene che tale “trasporto” non debba essere tracciato da formulario né tantomeno da Sistri (pericolosi), bensì possa essere considerato un raggruppamento/ movimentazione a deposito centralizzato, in analogia a quanto previsto dall’articolo 230, Dlgs 152/2006 per i rifiuti prodotti “dalle reti”.
Tuttavia pensiamo che sia opportuno che tale “trasporto” sia accompagnato da apposito Documento di trasporto, anche per gli adempimenti connessi col Codice della strada. Ritenete condivisibile/ragionevole tale impostazione?
Si chiede cortesemente di avere un chiarimento in merito alle procedure operative per la redazione dei formulari in seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento (Ue) 1357/2014, che introduce i nuovi criteri per la classificazione dei rifiuti.
In relazione al campo sul formulario ove indicare le caratteristiche di pericolo del rifiuto, ed in particolare ai formulari che hanno tale campo prestampato, vi sono indicazioni normative su come il produttore può indicare le nuove sigle “Hp”?
Gestiamo un Cds, periodicamente spedendo rifiuti (come produttori) a recupero o smaltimento, eseguendo presso il nostro sito la pesata del rifiuto in partenza ed allegando la bindella al formulario (impianto di pesa certificato). Compiliamo il registro carico/scarico entro 10 giorni per legge, riportando il peso dai noi misurato. A distanza anche di mesi, il destinatario ci invia la quarta copia del formulario con peso verificato a destino diverso da quello in partenza. Siamo obbligati a modificare il registro inserendo il peso del destinatario? siamo passibili di sanzioni se lo modifichiamo o meno? Ai fini Mud è corretto se non lo modifichiamo?
Un commerciante/intermediario rifiuti acquista, da produttori italiani, rottame di ferro e acciaio destinato al recupero (R4) in acciaierie estere. Vi è la necessità logistica di raccogliere le singole partite presso uno stoccaggio provvisorio (R13) in ambito portuale; raggiunta la quantità utile, si procederà alla spedizione transfrontaliera. Al campo VI del Regolamento (Ce) 1013/2006 “Generatore dei rifiuti” quale soggetto deve comparire? Il gestore dello stoccaggio R13 o l’intermediario commerciante che è titolare del rifiuto?
Una ditta di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione opera presso varie unità locali di terzi committenti e presso le proprie unità locali.
La ditta periodicamente sostituisce le esche usate con quelle nuove e ha la necessità di smaltire le vecchie esche in conformità di quanto disposto dal Dlgs 152/2006 e alla luce della nuova norma Uni En 16636.
È possibile definire questa attività come attività di manutenzione, applicando quindi l’articolo 266 comma 4, Dlgs 152/2006 e considerare i rifiuti come prodotti presso “una o più sedi” di tale ditta (non sede legale ma sedi operative con contratto di locazione presso altre strutture)?
Poiché la maggior parte dei rifiuti prodotti è codificato con Cer 180103, è possibile affermare che per questa fattispecie è applicabile l’articolo 1 comma 4 lettera g), Dpr 254/2003 e che quindi i rifiuti prodotti essendo analoghi a quelli da attività sanitaria si possono considerare come prodotti presso la sede di tale ditta?
Gestione di un rifiuto prodotto dal gestore pubblico di una rete idrica integrata. Tale gestore periodicamente effettua, tramite ditta specializzata, in varie stazioni di monitoraggio, test della qualità delle acque. Da questa attività si originano alcuni rifiuti pericolosi.
Si chiede se tali rifiuti possono essere considerati come rifiuti provenienti da attività di manutenzione (ex articolo 230 o 266 comma 4)?
In caso affermativo per il loro trasporto verso il luogo di “concentramento” (una sede designata dal gestore stesso) è necessaria l’iscrizione all’Albo gestori ambientali ex articolo 212 comma 8, la compilazione del formulario e l’iscrizione al Sistri per ogni stazione di monitoraggio con i conseguenti adempimenti?
Una società francese senza sede legale e stabilimenti in Italia ha un contratto di deposito con una società italiana presso la quale ha dei prodotti.
La società francese ha deciso di disfarsi di tali prodotti in deposito classificandoli come rifiuti speciali pericolosi Cer 070413*.
Quali sono gli adempimenti ai quali è soggetta la società francese nel caso descritto? Nell’ipotesi in cui debba dotarsi di un registro di carico e scarico ed iscriversi al Sistri è necessario che elegga domicilio costituendo ufficio di rappresentanza in Italia, con relativa iscrizione al Registro delle imprese italiano e apertura di un codice fiscale?
Si evidenzia che la società italiana che ha attualmente in deposito i prodotti/potenziali rifiuti non vuole assumere la qualifica di “detentore del rifiuto”.
Gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani. Per il trasporto, rientrando nei requisiti previsti dal punto n), circolare 4 agosto 1998, GAB/DEC/812/98, non emette formulario ma una bolla di trasporto (“bolla ecologica”) e provvede alla tenuta del registro di trasporto, effettuando una sola registrazione contestuale di carico e scarico, così come previsto al punto d) della citata circolare.
Tuttavia, dovendo annotare un numero cospicuo di trasporti al giorno, si chiede se per analogia, sia possibile attuare per i rifiuti urbani, quanto previsto per i rifiuti speciali, al punto m) della circolare in oggetto.
In merito all’assimilazione agli urbani dei rifiuti sanitari sterilizzati, stante il combinato disposto delle norme recate dal Dpr 254/2003 che disciplinano la gestione dei sanitari sterilizzati, l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e la privativa comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani avviati a smaltimento, si ritiene che i rifiuti sanitari sterilizzati siano assimilati ai rifiuti urbani a condizione di conferirli ad impianti di incenerimento per rifiuti urbani (individuati come tali nella pianificazione istituzionale di settore) classificati come impianti di smaltimento (D10) dalle rispettive autorizzazioni all’esercizio.
Alla luce di quanto riportato e tenuto conto della definizione di impianto di incenerimento di cui all’articolo 237-ter, Dlgs 152/2006, si chiede un chiarimento in merito alle condizioni alle quali un rifiuto sanitario a solo rischio infettivo, sottoposto a sterilizzazione a norma del Dpr 254/2003, sia da considerare assimilato ai rifiuto urbani; si chiede in particolare se tale rifiuto possa essere assimilato ai rifiuti urbani nel caso in cui venga conferito ad un impianto di incenerimento con recupero di energia.
La posidonia e le alghe marine spiaggiate possono essere considerati un rifiuto che può essere smaltito o recuperato? Se si con quale Cer? si può utilizzare il Cer 20.02.01 rifiuti biodegradabili?
Inoltre potete cortesemente indicarmi la normativa che disciplina il rifiuto posedonia e alghe marine?
Per i fanghi provenienti da una vasca di laminazione affiancata ad un fiume è stata presentata una campagna di attività ai sensi dell’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 per l’attività R12. È possibile fare riferimento all’esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di cui articolo 184-quater, Dlgs 152/2006?
Gestione rifiuti urbani pericolosi: è richiesta l’iscrizione al Sistri?
Le aziende intermedie che svolgono esclusivamente attività di stoccaggio di rifiuti in R13 (messa in riserva) e D15 (deposito preliminare) per poi conferire ad aziende che eseguono rispettivamente attività di recupero o di smaltimento di rifiuti rientrano nel punto 5.5 dell’allegato VIII parte II, Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 46/2014 e pertanto sono soggette ad Aia?
La versione 2015 dell’ADR introduce, per i trasporti di sottoprodotti dell’alluminio, una disposizione (CV37 capitolo 7.5) la quale prevede, oltre all’obbligo di raffreddamento di tali materiali, l’apposizione di una marcatura di avvertimento sulle porte di carico dei “veicoli chiusi”.
Ma cosa deve intendersi per veicolo chiuso? La definizione in ADR è alquanto vaga; e nel caso di cassoni scarrabili, che hanno una porta posteriore ma si aprono generalmente mediante il coperchio superiore, dove deve essere apposta la suddetta marcatura?
La versione 2015 dell’ADR, con riferimento alla disposizione speciale AP2 per trasporto alla rinfusa (7.3.3.2.3 ADR), stabilisce che i veicoli chiusi devono essere adeguatamente aerati: esiste qualche norma che definisca la superficie di aerazione sufficiente?
Azienda che si avvale del servizio di ritiro delle cartucce toner esauste effettuato tramite contenitore (“ecobox”) fornito dalla ditta che esegue il ritiro stesso. Si specifica che la sostituzione della cartuccia esausta e relativo deposito nell’ecobox vengono eseguiti direttamente dalla ditta che ha commissionato il servizio. Si chiede di sapere se la raccolta dei consumabili esausti secondo le modalità sopra descritte possa configurarsi come “attività di manutenzione” di cui all’articolo 266, comma 4, Dlgs 152/2006.
Il Dlgs 151/2005, come riportato nei suoi Allegati 1 A e 1 B esclude dal suo campo di applicazione gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.
Il Dlgs 49/2014, che ha sostituito il precedente Dlgs 151/2005, come riportato nei sui Allegati I e II in vigore fino al 14 agosto 2018, esclude, a sua volta, dal suo campo di applicazione gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.
Lo stesso decreto però, all’articolo 3, comma 2, tra le esclusioni dal campo di applicazione, inserisce gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni e le installazioni fisse di grandi dimensioni, a far data dal 15 Agosto 2018 (sembrerebbe, quindi, che apparecchiature quali presse industriali, saldatrici industriali, fresatrici industriali, eccetera… siano da ritenersi escluse dal campo di applicazione dei Raee solo a far data dal 15 agosto 2018, contraddicendo tuttavia quanto riportato nell’allegato II del decreto stesso). Si chiede quindi un chiarimento su come devono essere inquadrati gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni fino alla data del 14 agosto 2018.
Un rifiuto in base alla cui origine il produttore ha assegnato il Codice CeR160708* – Rifiuti contenenti olio. Il produttore ha assegnato tale codice dal momento che tale rifiuto origina dalla pulizia periodica di un impianto di trattamento delle acque oleose potenzialmente inquinate da oli minerali lubrificanti in quanto provenienti dal sistema di drenaggio dei pavimenti di una Sala Macchine o aree esterne limitrofe a macchinari. Gli olii minerali lubrificanti di cui sopra sono classificati non pericolosi in accordo al Regolamento (Ue) CLP n. 1272/2008. Poiché si tratta di Cer “pericoloso assoluto”, nell’ipotesi in cui l’analisi, condotta al fine di individuare le opportune caratteristiche di pericolo, non evidenzi il superamento di alcuna concentrazione limite, ivi comprese quelle previste per i vari idrocarburi:
• quali sono i criteri corretti per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo?
• altrimenti, è possibile procedere alla “declassificazione” del rifiuto attribuendo un Cer diverso, stante l’ origine del rifiuto stesso?
I rifiuti inertizzati sono sempre non pericolosi?
La nuova Decisione 2014/995/Ue al punto 7 delle definizioni recita quanto segue:
“7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo”.
Chiedo pertanto se la seguente lettura è corretta.
a) il codice Cer 19.03.04 * (Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto
19 03 08) non è un codice a specchio, in quanto è l’unico che parla di rifiuti parzialmente stabilizzati;
b) il codice Cer 19.03.05 (rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04) indica che i rifiuti stabilizzati, se il loro eluato è tale da non evidenziare componenti pericolosi che potrebbero essere rilasciati nell’ambiente a breve, medio o lungo termine, ossia se ha un eluato conforme ai rifiuti Non Pericolosi (si veda Tab. 5 del Dm 27 settembre 2010) sono sempre non pericolosi, indipendentemente dalla loro composizione, visto anche quanto riportato al punto 5 delle definizioni: 7. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi.
Un esperto qualificato in radioprotezione di grado 1 (primo) può certificare la presenza o meno di radioattività in un carico di rottami ferrosi ai sensi del Regolamento 333/2011? Oppure tale verifica può essere effettuata anche da un responsabile di laboratorio al momento del campionamento degli stessi?