Formulario, le esclusioni per l’accesso degli assimilati ai centri di raccolta sono molto limitate
Quesito numero 1002
Nella circolare dell’Albo nazionale gestori ambientali del 29 maggio 2015 si precisa che il trasporto degli speciali assimilati agli urbani ai centri di raccolta deve avvenire con automezzi iscritti alla categoria 2-bis. Secondo la logica di esercizio dei centri di raccolta, si ritiene che tale “trasporto” non debba essere tracciato da formulario né tantomeno da Sistri (pericolosi), bensì possa essere considerato un raggruppamento/ movimentazione a deposito centralizzato, in analogia a quanto previsto dall’articolo 230, Dlgs 152/2006 per i rifiuti prodotti “dalle reti”.
Tuttavia pensiamo che sia opportuno che tale “trasporto” sia accompagnato da apposito Documento di trasporto, anche per gli adempimenti connessi col Codice della strada. Ritenete condivisibile/ragionevole tale impostazione?
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