Registro, il caso del traino misto per il trasporto intermodale
Quesito numero 1673
Un’Azienda di trasporti italiana con sede in Italia è iscritta in Cat. 6 all’Albo gestori. Partecipa a viaggi transfrontalieri Italia-Austria nei quali mette a disposizione per la tratta italiana fino al terminal italiano propri trattori iscritti in Cat. 6 Albo gestori trainando semirimorchi di Ditta estera regolarmente iscritta in Cat. 6 Albo gestori per gli stessi Codici Eer; il cassone scarrato dal semirimorchio prosegue poi via treno fino a destino.
Partecipa inoltre ad altri viaggi transfrontalieri nei quali mette a disposizione per la tratta italiana fino al terminal italiano propri semirimorchi, iscritti in Cat. 6 Albo gestori, trainati da trattori della suddetta Ditta estera; il cassone scarrato dal semirimorchio prosegue poi via treno fino a destino.
Il tutto legittimamente ai sensi della Circolare Albo gestori n. 2 del 1º agosto 2023 che, in caso di trasporto intermodale, ammette il cosiddetto “traino misto” alla partenza e/o all’arrivo, come descritto.
Fatte salve le annotazioni sul documento di movimento come indicato dalla citata Circolare, si desidera sapere quale dei due viaggi deve essere annotato sul Registro Cronologico dalla Ditta italiana suddetta ed in base a quale riferimento giuridico.
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.