L’abbruciamento di residui vegetali (anche se non rifiuti) deve rispettare il "Codice ambientale"
Corte di Cassazione – Sentenza 31 gennaio 2025, n. 4148
La massima
La combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi; essendo del tutto irrilevante che la bruciatura sia stata effettuata in presenza, in totale controllo, lontano da edifici e in assenza di vento, non potendo queste condizioni giustificare l’ignoranza incolpevole e inevitabile della legge penale da parte dell’imputato. (C.K.)
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