La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Siamo in Regione Emilia-Romagna e stiamo interloquendo con gli enti per eventuale realizzazione di una discarica per rifiuti speciali. Chiediamo se la previsione della cessazione delle discariche al 2030 riguarda le discariche di urbani o anche le discariche di rifiuti speciali (Delibera giunta regionale Emilia-Romagna del 3 maggio 2021, n. 643).
Applicazione della definizione di End of waste per le due tipologie di rifiuti: conglomerati bituminosi e macerie da demolizione. Si ritiene che per quanto riguarda i conglomerati bituminosi il riferimento sia il Dm Ambiente 69/2018 (Cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso). Per quanto, invece, riguarda gli inerti da demolizione il riferimento sia il Dm Ambiente 127/2024 (Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale).
Sono stati ricevuti pareri contrastanti: qualcuno conferma la separazione delle procedure per i due rifiuti, qualcun altro che entrambi i rifiuti siano da assoggettare al Dm 127/2024 in quanto il codice 170302 “Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301” è riportato in tale Dm 127/2024.
Da analisi effettuate su numerosi conglomerati (fresati stradali) i valori degli idrocarburi sono sempre nettamente superiori al valore di 750 mg/kg; ne consegue un’evidente impossibilità di riutilizzare come EoW i fresati, visti i limiti imposti per gli idrocarburi C > 12 min 50 e max 750 a seconda dell’uso a meno che non si effettui una miscelazione con materiali inerti (in molti casi anche superiori a 1/1).
Un’Azienda di trasporti italiana con sede in Italia è iscritta in Cat. 6 all’Albo gestori. Partecipa a viaggi transfrontalieri Italia-Austria nei quali mette a disposizione per la tratta italiana fino al terminal italiano propri trattori iscritti in Cat. 6 Albo gestori trainando semirimorchi di Ditta estera regolarmente iscritta in Cat. 6 Albo gestori per gli stessi Codici Eer; il cassone scarrato dal semirimorchio prosegue poi via treno fino a destino.
Partecipa inoltre ad altri viaggi transfrontalieri nei quali mette a disposizione per la tratta italiana fino al terminal italiano propri semirimorchi, iscritti in Cat. 6 Albo gestori, trainati da trattori della suddetta Ditta estera; il cassone scarrato dal semirimorchio prosegue poi via treno fino a destino.
Il tutto legittimamente ai sensi della Circolare Albo gestori n. 2 del 1º agosto 2023 che, in caso di trasporto intermodale, ammette il cosiddetto “traino misto” alla partenza e/o all’arrivo, come descritto.
Fatte salve le annotazioni sul documento di movimento come indicato dalla citata Circolare, si desidera sapere quale dei due viaggi deve essere annotato sul Registro Cronologico dalla Ditta italiana suddetta ed in base a quale riferimento giuridico.