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Albo gestori, nuovi requisiti per il RT dal 1º aprile 2025

Deliberazione 6 marzo 2025, prot. n. 1/Albo/Cn

Argomenti trattati: Albo nazionale gestori ambientali

Con deliberazione 6 marzo 2025, n. 1 l’Albo nazionale gestori ambientali ha aggiornato i requisiti necessari perché il legale rappresentante dell’impresa possa svolgere il ruolo di responsabile tecnico senza verifiche di idoneità.

In attuazione delle novità normative, l’Albo ha aggiornato il regime derogatorio previsto dalla deliberazione 6/2017 e ha stabilito che è dispensato dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo “che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto)”.

L’Albo ha allegato alla delibera il modello per la domanda di dispensa dalle verifiche da parte del legale rappresentante dell’impresa e gli schemi di provvedimento di rilascio e di diniego della dispensa. (I.M.)