Trasporti transfrontalieri e iscrizione in categoria 6
Applicazione disposizioni delibera 3 del 13 luglio 2016 (documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6)
Un nuovo chiarimento del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali sul trasporto transfrontaliero di rifiuti è arrivato con la circolare 9 maggio 2019, n. 5.
L’Albo gestori ambientali ha chiarito che ai fini della dimostrazione del possesso della “licenza comunitaria” per esercitare attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera c) del Dm 120/2014, costituisce un titolo idoneo l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità svizzera in conformità all’Accordo sul trasporto merci del 21 giugno 1999. Infatti per effetto di tale Accordo esiste una sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalle Autorità svizzere per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità europea e della Svizzera.
La presentazione della predetta autorizzazione comprova anche il requisito relativo alla capacità finanziaria dell’impresa (articolo 11, comma 2, Dm 120/2014).
L’Albo Gestori inoltre ha ricordato che nel caso di trasporti transfrontalieri non trova applicazione la limitazione indicata nella precedente circolare Albo gestori n. 987/2016 per le imprese svizzere (unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile).
Per quanto riguarda i requisiti di capacità contributiva, previdenziale e assistenziale viene infine precisato che la verifica deve essere effettuata solo sui primi due pilastri del sistema di previdenza della Confederazione svizzera (assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità; previdenza professionale), in quanto obbligatori ma non sul terzo (previdenza individuale). (F.P.)
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