Rifiuti n. 273
giugno 2019
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1360 Albo: per i rifiuti urbani è possibile iscriversi alle categorie 4 o 5 solo a certe condizioni

Trasporto dei rifiuti urbani di cui al capitolo 20. Dalle Circolari emesse dal Ministero dell’ambiente, per il loro trasporto (2937 del 22 aprile 2003; 1175 del 29 luglio 2005; 1464 del 16 luglio 2009; 0095 del 24 gennaio 2012) si è desunto che, in deroga a quanto stabilito dalla legge la quale prevede che tutti i rifiuti urbani debbano essere trasportati in categoria 1, esistono delle tipologie che, per origine o per univocità di Cer, possono essere comprese anche nella categoria 4 e nella categoria 5. Nelle Circolari, però, è altresì indicato che, ad eccezione dei Cer 200101-200108-200125-200304-200306, l’utilizzo delle categorie 4 e 5 è consentito esclusivamente nello svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti del capitolo 20 derogati, dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di recupero/smaltimento.
Quando i rifiuti di cui al capitolo 20 sono di provenienza industriale, e non gestibili con il servizio pubblico per quantitativi, i trasporti devono comunque essere fatti sempre in categoria 1? L’utilizzo della categoria 4 e 5 è consentito esclusivamente nello svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti del capitolo 20 derogati, dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di recupero/smaltimento oppure anche da produttore a impianto di smaltimento in alternativa alla categoria 1 (es. Cer 200121* viene sempre trasportato in categoria 5)?

a cura di Paola Ficco

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1361 Albo: per i rottami urbani l’intesa con il Comune non può essere sostituita da quella con l’Autorità d’ambito

L’articolo 202, comma 1, Dlgs 152/2006 stabilisce che l’Autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. L’articolo 5, comma 1 della Deliberazione n. 4 del 4 giugno 2018 del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali prevede che, ai fini dell’iscrizione temporanea dei veicoli da parte delle associazioni di volontariato/enti religiosi, questi debbano dimostrare l’intesa con il Comune interessato.
Si chiede se quanto richiesto dalla Deliberazione dell’Albo sia sempre e comunque valevole o se, laddove è istituita l’Autorità d’ambito, l’intesa non vada sottoscritta con quest’ultima.
Si chiede, inoltre, quale soggetto sia corretto indicare nel formulario di identificazione dei rifiuti alla voce produttore/detentore.

a cura di Paola Ficco

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1362 Smaltimento, i rifiuti raggruppati in D13 vanno solo alle operazioni da D1 a D12

Una società autorizzata al trattamento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni D13, D14, D15, R13, R12, accetta un rifiuto in D15 per sottoporlo ad operazione D13. L’operazione D13 è una selezione, cernita, deferrizzazione, ecc. A seguito si produrrà un rifiuto con codice Cer 191212. Il rifiuto prodotto può essere inviato a recupero R1?

a cura di Paola Ficco

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1363 Registri e Mud: no per l’artigiano con codice Ateco 43.12

Si chiede di sapere se un artigiano il cui codice Ateco principale è 43.12, “preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno” è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti ed alla presentazione del Mud.

a cura di Daniele Bagon

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1364 Aia: anche per l’impianto di valorizzazione del biogas se è accessorio alla discarica

Discarica di rifiuti urbani autorizzata tramite Aia il cui biogas viene convogliato in un adiacente impianto di valorizzazione energetica (attraverso operazioni di recupero R1) costituito da due gruppi di generazione distinti (uno con potenza netta 970 kWe e l’altro con potenza netta 660 kWe) gestiti entrambi da una società diversa da quella esercente la discarica.
Alla luce di quanto sopra descritto si chiede di conoscere a quale regime autorizzatorio l’impianto suddetto debba essere assoggettato.
Inoltre si prega di chiarire:
1. se i due generatori di energia elettrica sopra descritti costituiscano o meno un unico impianto di recupero e valorizzazione energetica e se sia possibile autorizzarli con due distinti provvedimenti;
2. se sia corretto autorizzarli/lo ai sensi del Dlgs 387/2003 in sostituzione di ogni altra autorizzazione o iscrizione rilasciata ai sensi del Dlgs 152/2006 e/o del Dm 5 febbraio 1998 questo anche alla luce dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 6117/09 Reg. Dec.

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1365 Derattizzazione, quanto previsto per i sottoprodotti di origine animale si unisce alle regole dettate per i rifiuti sanitari

Una ditta che svolge servizi di pest-control durante l’attività di derattizzazione produce rifiuti quali carcasse di topo, esche rodenticida esauste e altro supporto che può essere stato a contatto con tali animali o con loro escrementi. Questo tipo di rifiuto viene classificato con il codice Cer 180202* “rifiuti originati da attività di prevenzione delle malattie negli animali che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni” e con classe di pericolo HP9 poiché rifiuti potenzialmente infetti. Tali rifiuti non sono generati da attività sanitaria ma per quel che riguarda la loro gestione devono comunque seguire quanto previsto dal Dpr 254/2003. È corretto?

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