Il nuovo 231 inasprisce la durata delle sanzioni interdittive
Le novità introdotte dalla legge 3/2019 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, di cui al Dlgs 231/2001, possono essere così sintetizzate:
• ampliamento del catalogo dei reati presupposto: l’articolo 25 Dlgs 231/2001 è stato, infatti, interpolato e, oggigiorno, include tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione idonei a generale responsabilità dell’ente anche il reato di traffico illecito di influenze di cui all’articolo 346-bis C.p.;
• inasprimento del termine di durata delle sanzioni interdittive applicabili all’ente in caso di accertamento di responsabilità derivante da taluno dei reati di cui all’articolo 25 Dlgs 231/2001: a fronte della precedente previsione per cui le sanzioni interdittive irrogabili non avrebbero potuto avere durata inferiore ad anni uno, l’attuale formulazione prevede una durata delle misure di cui all’articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001 compresa tra i due e i quattro anni, nel caso di illecito penale commesso da soggetti subordinati, nonché dai quattro ai sette anni, in caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale;
• riduzione del termine di durata delle misure interdittive in caso di comportamento virtuoso dell’ente adottato prima della sentenza di primo grado;
• modifica dei termini di durata massima delle misure cautelari interdittive.
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