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Albo: per i rifiuti urbani è possibile iscriversi alle categorie 4 o 5 solo a certe condizioni

Argomenti trattati: Albo nazionale gestori ambientali

Quesito numero 1360

Trasporto dei rifiuti urbani di cui al capitolo 20. Dalle Circolari emesse dal Ministero dell’ambiente, per il loro trasporto (2937 del 22 aprile 2003; 1175 del 29 luglio 2005; 1464 del 16 luglio 2009; 0095 del 24 gennaio 2012) si è desunto che, in deroga a quanto stabilito dalla legge la quale prevede che tutti i rifiuti urbani debbano essere trasportati in categoria 1, esistono delle tipologie che, per origine o per univocità di Cer, possono essere comprese anche nella categoria 4 e nella categoria 5. Nelle Circolari, però, è altresì indicato che, ad eccezione dei Cer 200101-200108-200125-200304-200306, l’utilizzo delle categorie 4 e 5 è consentito esclusivamente nello svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti del capitolo 20 derogati, dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di recupero/smaltimento.
Quando i rifiuti di cui al capitolo 20 sono di provenienza industriale, e non gestibili con il servizio pubblico per quantitativi, i trasporti devono comunque essere fatti sempre in categoria 1? L’utilizzo della categoria 4 e 5 è consentito esclusivamente nello svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti del capitolo 20 derogati, dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di recupero/smaltimento oppure anche da produttore a impianto di smaltimento in alternativa alla categoria 1 (es. Cer 200121* viene sempre trasportato in categoria 5)?

risponde Paola Ficco