Albo: per i rifiuti urbani è possibile iscriversi alle categorie 4 o 5 solo a certe condizioni
Quesito numero 1360
Trasporto dei rifiuti urbani di cui al capitolo 20. Dalle Circolari emesse dal Ministero dell’ambiente, per il loro trasporto (2937 del 22 aprile 2003; 1175 del 29 luglio 2005; 1464 del 16 luglio 2009; 0095 del 24 gennaio 2012) si è desunto che, in deroga a quanto stabilito dalla legge la quale prevede che tutti i rifiuti urbani debbano essere trasportati in categoria 1, esistono delle tipologie che, per origine o per univocità di Cer, possono essere comprese anche nella categoria 4 e nella categoria 5. Nelle Circolari, però, è altresì indicato che, ad eccezione dei Cer 200101-200108-200125-200304-200306, l’utilizzo delle categorie 4 e 5 è consentito esclusivamente nello svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti del capitolo 20 derogati, dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di recupero/smaltimento.
Quando i rifiuti di cui al capitolo 20 sono di provenienza industriale, e non gestibili con il servizio pubblico per quantitativi, i trasporti devono comunque essere fatti sempre in categoria 1? L’utilizzo della categoria 4 e 5 è consentito esclusivamente nello svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti del capitolo 20 derogati, dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di recupero/smaltimento oppure anche da produttore a impianto di smaltimento in alternativa alla categoria 1 (es. Cer 200121* viene sempre trasportato in categoria 5)?
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