Rifiuti n. 263
luglio 2018
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1303 Assimilazione: i rifiuti pericolosi non possono essere assimilati

Si chiede se l’attribuzione del Cer 200121* ai tubi fluorescenti prodotti da attività di manutenzione di un sito industriale sia improprio in quanto appartenente al capitolo 20 dell’Elenco europeo dei rifiuti e il Comune di appartenenza del sito non lo abbia assimilato, precisando però che il produttore lo ha sempre smaltito a sue spese presso soggetti autorizzati.
In altre parole se un Comune non ha emesso delibere sulla assimilazione ai rifiuti urbani dei tubi fluorescenti è vietato attribuire il suddetto codice e quindi è obbligatorio impiegare ad esempio il 160215* fermo restando che in ogni caso il produttore provvede a sue spese allo smaltimento?

a cura di Paola Ficco

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1304 Centri di raccolta: sì a raccolta e trasporto in proprio (autorizzati) degli speciali purché assimilati agli urbani ed effettivamente prodotti da chi li trasporta

Il Comune è titolare di un Centro di raccolta, realizzato e condotto in rispetto al Dm 8 aprile 2008 e gestito dalla ditta affidataria del servizio pubblico.
In merito al rispetto dei criteri di conferimento dei rifiuti assimilati da parte delle ditte commerciali ed artigianali, ed in particolare alla possibilità di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, nella categoria 2-bis, si ritiene che un campeggio, quale impresa turistico ricettiva, che esercita un’attività economica organizzata al fine della gestione di una struttura ricettiva, possa effettuare operazioni di trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi e, quindi, di conferimento al centro di raccolta, in quanto provenienti da operazioni accessorie dell’organizzazione dell’impresa (ad es. rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde, 200201).

a cura di Paola Ficco

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1305 Intermediario: ricorre solo se il soggetto dispone lo smaltimento o il recupero

Un Comune ha incaricato una società “in house” di procedere a sfalcio, raccolta e smaltimento del verde. Tale società ha, a sua volta, espletato una gara per le attività in subappalto. Si chiede di sapere se nel formulario la società “in house” deve comparire come intermediario e se, essendo il produttore la ditta subappaltatrice è opportuno inserire nelle note che l’attività è svolta per il Comune. La società “in house” non interviene né nella scelta del trasportatore né in quella dello smaltitore.

a cura di Paola Ficco

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1306 Recupero: per essere una Mps, il macero non può superare l’1% di impurezze

Una Ditta convenzionata Comieco, è stata oggetto di una verifica di conformità del cartone del tipo 1.02 in out (parliamo di Mps e non di rifiuto), a seguito di contestazione da parte della cartiera di destino. Il materiale è risultato non conforme secondo Comieco, poichè dalle prove merceologiche è risultata una % in peso di frazione estranea pari a 1,12%, la tolleranza di % estranea ammessa dalla norma Uni 643 En 2014 che regolamenta le mps da carta da macero e pari all’1,5%, ma Comieco in una propria Circolare sostiene che per le carattestistiche merceologiche del macero di fa riferimento alla norma Uni 643 En 2014 (citata nell’allegato tecnico Anci Conai quando si fa riferimento alla conformità del materiale), ma per la frazione estranea si fa riferimento ai limiti previsti nell’allegato 1, sub allegato 1, punto 1.1.3 del Dm 5 febbraio 1998. Chiediamo un vostro parere in merito.

a cura di Paola Ficco

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1307 Sottoprodotti di origine animale: anche per gli animali morti su strada, il Regolamento Ue vige fino all’impianto di smaltimento

La Corte di Cassazione ha stabilito che esiste una concorrenza tra il testo unico ambientale e il reg.1069/2009 evidenziando che ciascuna delle due norme incide per la propria competenza, una ambientale e l’altra sanitaria. Di conseguenza è corretto considerare che un animale investito e morto su strada (es. un cane), laddove non vi sia presenza di un atto di polizia veterinaria che ne attesti il pericolo sanitario, debba essere vincolato solo alle prescrizioni previste dal Dlgs 152/2006 e essergli attribuito il Cer 180202* e non invece alla categoria 1 del regolamento 1069/2009?

a cura di Paola Ficco

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1308 Amianto: il pietrisco da manutenzione ferroviaria contenente amianto in concentrazione inferiore allo 0,1% non è un rifiuto pericoloso

La manutenzione della rete ferroviaria comporta, tra le varie attività, la sostituzione del pietrisco utilizzato per la formazione della massicciata (ballast).
Tra i vari tipi di pietrisco si rinviene anche quello che presenta amianto in concentrazioni inferiori ai limiti di pericolosità (< 0,1%) ed al quale, nel caso sia gestito come rifiuto, viene assegnato il codice Eer 170508.
Viste le caratteristiche meccaniche che presenta questo rifiuto e, in particolare, la granulometria compresa tra i 30 e i 70 mm. si chiede se può essere riutilizzato tal quale, senza lavorazione alcuna, per la copertura delle discariche per rifiuti non pericolosi per la formazione dello strato di drenaggio e/o anticapillare come previsto dal Dlgs 36/2003.
Si chiede, inoltre, se con concentrazioni non pericolose debbano essere attuate anche le disposizioni sanitarie previste per i manufatti contenenti amianto (ex Dlgs 277/1991).

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1309 Raee: per il “one to one” l’esenzione dal registro vuole precise condizioni

Gestione “one to one” dei Raee ed eventuale tenuta dei registri di carico scarico vidimati da parte di un gestore del luogo di raggruppamento esterno ai punti vendita, regolarmente iscritto al Cdc Raee dove i sistemi Collettivi adempiono a loro volta al ritiro per trasporto verso impianto di trattamento.
Si chiede: se un distributore ha un raggruppamento esterno gestito da lui o da un terzo ai sensi dell’Accordo di Programma, laddove il trasporto successivo avvenga con formulario e destinatario Impianto di trattamento, è obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico o lo stesso può essere sostituito da allegato 1, Dm 65/2010 integrato con i formulari?

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1310 Classificazione: l’esempio della borace evidenzia l’allineamento solo parziale tra il Regolamento 1357/2014 e il Regolamento 1272/2008

Rifiuto contenente borace a cui è attribuito dal produttore un Cer non pericoloso con voce a specchio. Appurato che con il Regolamento 1357/2014 non c’è l’obbligo di utilizzare i limiti specifici (ribadito in diversi seminari dalla Dott.ssa Musmeci), ci si trova in difficoltà nel valutare un rifiuto non pericoloso contenente borace la cui classificazione armonizzata è reperibile al seguente link: https://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/85475
Se si considera che la borace assume la frase H360 a concentrazioni superiori a 4,5%, il rifiuto diventerebbe pericoloso con contenuto di borace sopra questo limite e non a concentrazioni superiori allo 0,3% come indicato nel Regolamento 1357/2014.
Si chiede di chiarire questo aspetto, poiché il limite di pericolosità varia notevolmente.

a cura di Claudio Rispoli

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