Sottoprodotti di origine animale: anche per gli animali morti su strada, il Regolamento Ue vige fino all’impianto di smaltimento
Quesito numero 1307
La Corte di Cassazione ha stabilito che esiste una concorrenza tra il testo unico ambientale e il reg.1069/2009 evidenziando che ciascuna delle due norme incide per la propria competenza, una ambientale e l’altra sanitaria. Di conseguenza è corretto considerare che un animale investito e morto su strada (es. un cane), laddove non vi sia presenza di un atto di polizia veterinaria che ne attesti il pericolo sanitario, debba essere vincolato solo alle prescrizioni previste dal Dlgs 152/2006 e essergli attribuito il Cer 180202* e non invece alla categoria 1 del regolamento 1069/2009?
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