Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Cer: l’attribuzione è frutto di un preciso percorso valutativo

Argomenti trattati: Classificazione

Quesito numero 1258

Laboratorio analisi di un ospedale dotato di apparecchiatura che, per effettuare analisi chimiche, utilizza alcune taniche da 10 litri di sostanze chimiche (es. xilolo, formaldeide ecc). L’analizzatore, tramite apposita pompetta, utilizza il reattivo necessario per effettuare in automatico l’analisi. Quando il livello di liquido è troppo basso e la pompetta non riesce più a “pescare”, la tanica di reattivo va cambiata.
Le taniche da sostituire presentano comunque sempre un residuo di 4-5 centimetri; non è possibile, quindi, considerarle “imballaggi vuoti” (escludendo quindi una gestione con Cer 150110*).Si chiede: quale CER è più corretto attribuire al rifiuto liquido avanzato nella tanica? Si pensa a 180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (Cer che si attribuisce anche al rifiuto liquido prodotto dalla macchina) oppure a 160506* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio. Quali dei due è preferibile utilizzare legittimamente?