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Combustione illecita: il reato si integra anche senza danno

Sentenza 17 novembre 2017, n. 52610

La massima
Rifiuti – Combustione illecita – Articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 – Configurabilità – Abbruciamento di rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata – Danno all’ambiente – Necessità ai fini dell’integrazione del reato – Insussistenza
Per l’integrazione del reato di combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 non è richiesta la dimostrazione del danno all’ambiente o del pericolo per la pubblica incolumità. Il reato di combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 è un reato di pericolo concreto e di condotta per cui ai fini dell’integrazione della fattispecie penale è sufficiente appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniere incontrollata (da tale condotta deriva il pericolo concreto per l’ambiente), mentre non è necessario dimostrare di avere arrecato un danno all’ambiente. (C.K.)