Rifiuti da trattamento rifiuti: le ragioni della legittimità del deposito temporaneo riposano nella definizione di “produttore” e in quella di “trattamento”
Quesito numero 1254
Rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento di rifiuti e in particolare le diverse visioni (tradotte negli atti autorizzativi) che le differenti Province applicano a questi specifici flussi di rifiuti.
In sostanza, gli accumuli (prima di essere allontanati verso le successive operazioni di gestione svolte presso terzi) dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento svolte sui rifiuti sono, secondo la visione di alcune Province, ascrivibili ad operazioni di stoccaggio R13 e/o D15. Alcune autorizzazioni elencano quindi i Cer attribuiti ai rifiuti decadenti dalle operazioni primarie di trattamento, definendo, per ognuno di questi rifiuti il Cer (19.nn.nn), R13 o D15 e quantificando, per ogni area di stoccaggio e per ogni singolo rifiuto, i limiti massimi in stoccaggio (con le relative garanzie finanziarie da prestare).
A fronte di questa visione, che comporta una gestione molto “ingessata” dell’attività dell’impianto e la necessità di ampie zone di stoccaggio si vedono diverse Province adottare un approccio differente, che le porta a ricondurre questi accumuli di rifiuti decadenti dalle attività primarie di trattamento al deposito temporaneo, invece che allo stoccaggio. Questo approccio lascia una maggiore flessibilità.
Si chiede, quindi, se esista qualche norma o pronunciamento che permetta di discriminare, tra i due diversi approcci interpretativi, quale debba essere legittimamente applicabile e, comunque (anche in assenza di indirizzi certi) se ci possa essere (e, nel caso, quale potrebbe essere) lo strumento per “pretendere” una maggiore uniformità nei provvedimenti autorizzativi.
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