Rottami: il Regolamento Ue sull’EoW è obbligatorio per la P.a. nella concessione delle autorizzazioni
Quesito numero 1255
L’autorizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006 di un impianto di recupero di rottami metallici, emessa prima del regolamento EoW applicabile, di fatto richiama i criteri di accettabilità dei rifiuti in ingresso di cui al Dm 5 febbraio 1998.
In termini puntuali, tali criteri differiscono da quelli del regolamento EoW di categoria applicabile (es. secondo l’autorizzazione in essere, i rifiuti in ingresso all’impianto di recupero dei rottami metallici devono avere un contenuto in peso di oli inferiore al 10%, mentre il Regolamento EoW n. 333/2011 non impone limiti a tale riguardo ma solo la necessità di un controllo visivo dell’assenza di olii o vernici).
Il gestore dell’impianto ha contatto informalmente l’Autorità competente per verificare la necessità di adeguamento dell’autorizzazione ai nuovi criteri del regolamento EoW.
L’Autorità ha risposto (verbalmente) che non è necessario presentare alcuna istanza di aggiornamento dell’autorizzazione in quanto i criteri e le prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo in essere risultano automaticamente superati dai criteri dal Regolamento 333/2011. Si chiede se è lecito considerare direttamente applicabili i criteri del regolamento EoW anche ove formalmente in contrasto con i criteri Dm 5 febbraio 1998 richiamati in un titolo autorizzativo rilasciato in via ordinaria?
È richiesto l’aggiornamento dell’autorizzazione a seguito dell’entrata in vigore di un regolamento europeo in tema di EoW?
In attesa di eventuale aggiornamento dell’autorizzazione, quali criteri di accettabilità dei rottami metallici in impianto devono essere rispettati?
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