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Autodemolizione: l’impianto gestisce rifiuti e a questa tipologia si riferisce la verifica di Via

Argomenti trattati: Autorizzazioni

Quesito numero 1257

Nuova attività di autodemolizione non è chiaro se vige l’obbligo di sottoporre la stessa a verifica di assoggettabilità alla Via. Infatti, non è chiaro se l’attività di autodemolizione rientra tra quelle di cui all’allegato IV alla parte II, Dlgs 152/2006 al punto 7 z.a) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” oppure al punto 8 c) “Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro”. Ipotizzando un’attività di autodemolizione (che non effettua alcun tipo di frantumazione/pressatura) ma vende parti di ricambio, a Vs avviso essa effettua attività R4 sul Cer 160104*? Ed è possibile la promiscuità tra un centro di autodemolizione ed un impianto di trattamento rifiuti oppure è obbligatorio realizzare una separazione fisica dei due siti? Ed il procedimento autorizzativo può essere unico ai sensi dell’art. 208? La domanda nasce da diverse interpretazioni tra Provincie e Regioni diverse.