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Tari, le istruzioni MinFinanze sulla parte variabile

Argomenti trattati: Tassa/tariffa
Circolare 20 novembre 2017, n. 1/DF

Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari). Calcolo della parte variabile

Considerati i crescenti dubbi – che hanno avuto un’eco anche sulla stampa – in merito alla corretta determinazione della Tari (la tassa rifiuti istituita dal 1º gennaio 2014 in sostituzione della Tares) il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito chiarimenti sulla corretta determinazione e applicazione della parte variabile del tributo nonché sulle modalità di richiedere l’eventuale rimborso nel caso in cui il contribuente accerti di avere pagato più di quanto dovuto.
La questione si era posta in considerazione del fatto che in alcuni regolamenti comunali è prevista l’applicazione della parte variabile della Tari sia all’abitazione sia alle relative pertinenze (quali cantina, garage).
La circolare 20 novembre 2017, n. 1/DF ha chiarito la corretta applicazione della disciplina sulla determinazione delle tariffe della Tari ex articolo 1, comma 651, legge 147/2013 e Dpr 158/1999.
Come è noto, la Tari si compone di due parti, una fissa e una variabile. Ai sensi della citata normativa la quota fissa di ciascuna utenza domestica va calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa. La quota variabile invece è costituita da un valore assoluto, cioè un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va poi sommato alla parte fissa.
Procedendo in modo diverso (cioè applicando la parte variabile due volte, sia all’abitazione sia alle pertinenze) il nucleo familiare che costituisce parametro per la parte variabile del tributo verrebbe preso in considerazione due volte.
Pertanto i regolamenti comunali che prevedono modalità diverse di determinazione della Tari non sono in linea con la normativa nazionale e vanno ad essa allineati.
Il Ministero dell’economia e finanze ha, inoltre, precisato che l’eventuale rimborso di quanto pagato in eccedenza riguarda solo le annualità a partire dal 2014 (anno di istituzione della Tari ex legge 147/2013).
Non è infatti possibile chiedere il rimborso della Tarsu, governata da regole diverse da quelle della Tari, né naturalmente è possibile chiedere il rimborso laddove il Comune abbia introdotto la “tariffazione puntuale” ex articolo 1, comma 668, legge 147/2013.
Non occorre un modulo particolare per chiedere il rimborso, basta indicare tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari. (Francesco Petrucci)