Adr e HP14: vale (se vale) solo per l’ambiente acquatico
Quesito numero 1035
A seguito della pubblicazione della legge 6 agosto 2015, n. 125 e della conseguente definizione della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico” secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7, si è di fatto lasciata scoperta la pericolosità per lo strato di ozono, dal momento che l’ADR stesso fa riferimento alla sola pericolosità per l’ambiente acquatico. Quindi, per quanto concerne la classificazione dei rifiuti, non si applica nessun limite alle sostanze classificate come H420? Il dubbio si traduce in una difficoltà di assegnazione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti contenenti CFC, come ad esempio 20.01.23*, per i quali HP 14 non è più strettamente pertinente. Inoltre, a seguito della citata modifica, occorre far riferimento, per la definizione del limite da rispettare, ai fattori M. Tuttavia, nel Clp, non sono definiti i fattori M per tutte le sostanze classificate H400, 410 e 411. È lecito, al fine di colmare questo buco e di poter classificare un rifiuto, assegnare M=1 a tutte le sostanze per le quali tale fattore non è definito né nel Clp, né eventualmente nelle schede di sicurezza dei prodotti commerciali utilizzati dal produttore del rifiuto?
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