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Esenzione tassa rifiuti: grava sul contribuente l’onere della prova

Argomenti trattati: Tassa/tariffa
Sentenza 31 luglio 2015, n. 16244

La massima
Rifiuti – Tassa – Aree dove vengono prodotti rifiuti speciali – Esenzione superficie tassabile – Articolo 62, comma 3, Dlgs 507/1993 – Soggetto interessato – Onere di informazione e di prova – Sussistenza
L’esclusione di alcune aree dalla quantifiaczione della tassa rifiuti rappresenta un’eccezione alla regola generale posta dal Dlgs 507/1993, che è quella del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che detengono immobili nel territorio comunale. La Suprema Corte, pertanto, richiamandosi a numerosi precedenti, ribadisce che l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza di aree che, producendo rifiuti speciali non assimilabili, devono essere escluse dalla superficie tassabile, incombe sull’impresa contribuente.
Pur tenendo fermo il principio secondo il quale è l’amministrazione a dover fornire la prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria, quindi, ben può l’Ordinamento porre, a carico del soggetto interessato ad usufruire dell’esenzione, un onere non solo di informazione della P.a., ma anche di prova. (S.F.)