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Calcestruzzo: gli scarti delle forniture sono rifiuti

Sentenza 6 agosto 2015, n. 34284

La massima
Edilizia – Scarti provenienti dalle forniture – Calcestruzzo “in esubero” – Natura di sottoprodotto – Articolo 184-
bis, Dlgs 152/2006 – Non rientra – Acquirente – Atto di disfarsi del prodotto – Natura di rifiuto – Sussistenza
Trattare materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela equivale a recuperare dei rifiuti e quindi l’impianto deve essere autorizzato.
Da un lato, tale materiale (Cer 170101) non è “originato da un processo di produzione” – come richiesto dall’articolo 184-bis del “Codice ambientale” – e quindi non può essere qualificato come “sottoprodotto”. Dall’altro l’acquirente, nel momento in cui (non prendendolo in carico) lascia il prodotto al trasportatore, “se ne disfa” facendolo diventare un rifiuto (e anche ipotizzando che il prodotto non entri di fatto nella disponibilità del cliente, al rientro in sede non ha la stessa natura del prodotto originale, tanto che deve essere trattato prima del reimpiego). (A.G.)