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Tassa rifiuti, dovuta a prescindere dall’utilizzo del servizio

Argomenti trattati: Tassa/tariffa
Sentenza 10 giugno 2015 n. 12035

La massima
Tarsu – Presupposti impositivi – Articoli 59 e 62 del Dlgs 507/1993 – Attivazione del servizio pubblico – Difficoltà di fruizione per ragione oggettive – Esenzione dalla tassa – Non prevista – Diritto alla riduzione – Sussiste
Il presupposto impositivo del tributo sui rifiuti si identifica con l’istituzione del servizio da parte dell’amministrazione comunale, non con la materiale fruizione.
La ragione istitutiva del prelievo è quella di porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività piuttosto che di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli utenti. I criteri di ripartizione del costo del servizio, basandosi su criteri presuntivi, non sono conferenti al concreto utilizzo da parte di ciascun utente e alle concrete condizioni di fruibilità. Pertanto, nel sistema del Dlgs 507/1993, la difficoltà di fruire, per condizioni oggettive, del servizio di raccolta, che sia stato comunque istituito e attivato nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente, comporta non già l’esenzione della tassa, bensì, ai sensi dell’articolo 59 del citato decreto, la conseguenza di applicare riduzioni all’importo dovuto. (S.F.)