Italia Pepe Direttore Generale Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale

Rubriche

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Al titolare dell’autorizzazione allo scarico – e dunque responsabile dell’esatto ottemperamento delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio – vanno imputate le conseguenze del mancato ottemperamento delle prescrizioni, anche qualora la condotta omissiva sia riconducibile all’attività di terzi (funzionari e/o dirigenti direttamente coinvolti, ma che non possiedono, ai fini del titolo autorizzatorio, alcuna titolarità ed imputabilità giuridica). La giurisprudenza pone una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una qualità che la legge espressamente contempli come sostitutiva dell’obbligo di tenere un comportamento diverso; ne consegue che non può che essere legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni da parte dell’opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell’impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta.

(01/09/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Affidare un incarico esterno di manutenzione non libera dall’essere identificati responsabili di un illecito in caso di un malfunzionamento dell’impianto.
Spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo: per la sussistenza dell’elemento soggettivo nell’illecito amministrativo è quindi sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva dell’illecito.
Il principio posto dall’articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.

(30/06/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Non è necessario identificare a tutti i costi l’autore materiale della violazione poiché, quand’anche non se ne abbia contezza, perché ad esempio risulta impossibile identificarlo, la procedura di accertamento può comunque aver luogo, a patto che sia individuabile l’obbligato solidale: saldare l’importo ingiunto a verbale, far sì dunque che abbia luogo la conciliazione amministrativa, è una possibilità che compete tanto all’autore della violazione, quanto per iniziativa di ciascuna delle persone solidalmente con costui tenute al pagamento della sanzione pecuniaria. Il pagamento della sanzione, effettuata infatti da un debitore solidale, estingue il debito nei confronti di tutti.
Non sussiste tuttavia l’obbligo di estinguere la sanzione pagandone l’importo liberatorio indicato a verbale, laddove previsto, ben potendo ritenere di disporre di validi motivi a sostegno della propria “innocenza”, tali da pretendere che il procedimento venga archiviato. In tali circostanze rileva l’opportunità di difesa di cui il trasgressore (e l’obbligato solidale) dispone per poter far rilevare le cause ad esclusione della propria eccepita responsabilità.

(31/05/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Affinchè sorga la responsabilità a carico dell’autore di un’infrazione, è necessario che l’azione (o l’omissione!) sia ad esso riferibile psichicamente ma non solo: è altresì indispensabile che nel comportamento illecito possa almeno ravvisarsi la colpa, di modo che la condotta posta in essere appaia rimproverabile senza che, l’eventuale buona fede o l’errore eventualmente incolpevole, possano costituire elementi che giustifichino l’adozione di un determinato comportamento illecito.
L’identificazione e la susseguente indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono un requisito di legittimità dell’ordinanza di ingiunzione emessa, l’importante è invece l’identificazione dell’obbligato in via solidale: la solidarietà risponde all’unico interesse dell’amministrazione che è quello di ottenere comunque la somma corrispondente alla sanzione comminata.
Con la morte del trasgressore l’obbligazione si estingue poiché, pur avendo contenuto patrimoniale, è collegata esclusivamente alla sua persona, con la precisazione che l’effetto estintivo interessa gli eredi dell’autore della violazione, l’obbligato solidale, ma non i coautori della violazione che continueranno ad essere responsabile per l’azione illecita commessa.

(30/04/2021) a cura di Italia Pepe