Focus rifiuti e sanzioni amministrative
Affidare un incarico esterno di manutenzione non libera dall’essere identificati responsabili di un illecito in caso di un malfunzionamento dell’impianto.
Spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo: per la sussistenza dell’elemento soggettivo nell’illecito amministrativo è quindi sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva dell’illecito.
Il principio posto dall’articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.
L’autore della violazione deve almeno “essere colpevole”
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