Italia Pepe Direttore Generale Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale

Rubriche

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Con la notifica del verbale di accertamento di trasgressione e dunque con l’avvenuta contestazione della violazione ha inizio il procedimento amministrativo sanzionatorio. Gli accertamenti possono avvenire o per mano di organi cui la legge penale riconosce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ovvero per mezzo di altri organi che risultano addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa. Quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore, quanto alla persona giuridica che sia identificata come obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se la contestazione in via immediata non ha invece potuto avere luogo, perché ad esempio l’attività accertativa non si è esaurita, necessitando l’acquisizione di ulteriori elementi tali da “convalidare l’accertamento eseguito”, in tal caso gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati che risiedono nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall’accertamento. Laddove previsto, il pagamento in misura ridotta libera gli obbligati dalla prestazione pecuniaria nella quale si concreta la sanzione ed in tal modo l’obbligazione si estingue anche a carico dell’obbligato solidale.

(31/03/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Le prescrizioni di un’autorizzazione, quale forma di tutela ambientale preventiva, devono essere ottemperate purché siano “giuste” cioè la loro severità non deve essere tale che, dal rispetto di queste, derivino ripercussioni anche economiche sull’attività delle imprese. Al mancato ottemperamento delle prescrizioni oltre che la diffida fa seguito l’applicazione di una sanzione pecuniaria ingiunta dall’autorità competente, fatti salvi i casi in cui la prescrizione, seppur ottemperata, non soddisfi perfettamente quanto richiesto: la buona fede e l’errore incolpevole sono cause soggettive di esclusione della violazione e il gestore, per negligenza, potrà essere chiamato al pagamento delle sole spese di accertamento e notifica.

(30/03/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

La “minaccia” di dover pagare una somma di denaro inevitabilmente induce ad attenersi in maniera quasi del tutto pedissequa ai disposti di legge; in caso contrario, accertata la violazione da parte delle autorità di controllo preposte, viene attivato il procedimento amministrativo sanzionatorio per mezzo della notifica del verbale di accertamento di trasgressione cui può far seguito il pagamento liberatorio con preclusione dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ovvero, l’esercizio del diritto di difesa da parte degli interessati che dovranno attendere la notifica dell’ordinanza di ingiunzione motivata, ovvero la notizia dell’archiviazione del procedimento, nei cinque anni successivi dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

(30/03/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

La diffida e la sanzione amministrativa pecuniaria non sono previste l’una in sostituzione dell’altra, bensì in aggiunta: ciò per rafforzare l’intero sistema sanzionatorio. Trattasi di due provvedimenti formali con i quali si instaura la procedura di controllo ambientale dell’attività svolta. Il pagamento della sanzione consente l’archiviazione del procedimento mentre, una diffida non compiutamente ottemperata, comporta l’applicazione delle successive misure interdittive quali la sospensione e la revoca: si fa in fretta a pagare una sanzione pecuniaria (anche ratealmente!) ma differente è la notifica di un provvedimento di sospensione o di revoca di un’autorizzazione che rende a tutti gli effetti impossibile la prosecuzione dell’attività, con risvolti economici ben più rilevanti e per nulla contenuti.

(30/03/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Il verbale di accertamento e l’ordinanza di ingiunzione rappresentano il primo e l’ultimo atto di un procedimento sanzionatorio e tuttavia, mentre il primo di certo esisterà, la seconda sarà assunta solo nel caso di mancato pagamento dell’importo liberatorio indicato a verbale, ovvero per tutti i verbali elevati nelle materie per cui il Dlgs 152/2006 non ammette oblazione. Non è consentita impugnazione diretta del verbale di accertamento avanti al Tribunale poiché, a differenza dell’ordinanza, non si tratta di atto né esecutivo né esecutorio e sarà sufficiente che questo identifichi i responsabili della violazione ed il fatto illecito di cui sono accusati, lasciando poi l’onere della motivazione, in punto di fatto e di diritto, all’ordinanza di ingiunzione.

(30/03/2021) a cura di Italia Pepe