Italia Pepe Direttore Generale Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale

Rubriche

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Qualora il verbale non consenta il “pagamento liberatorio”, ovvero il trasgressore non sia intenzionato a pagare la somma ingiunta potrà, ricevuta la notificazione dell’ordinanza di ingiunzione, impugnarla avanti al Tribunale competente nel termine di 30 giorni. La difesa avanti al Tribunale può essere preceduta da un ulteriore momento difensivo (invio scritti e richiesta di audizione) che la P.a. deve garantire e tenere in debita considerazione prima di emettere l’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione. È rimesso al Giudice il potere di respingere l’opposizione, confermando il provvedimento di ingiunzione, ovvero accoglierla, annullandolo in tutto o in parte.

(30/03/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica; possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria anche essi possono procedere all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ed oltre che esercitare i succitati poteri, potranno altresì procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, purché preliminarmente autorizzati (motivatamente) dalla Procura del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate, ed in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al codice di procedura penale.

(30/03/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

L’autorità procedente potrà archiviare il procedimento amministrativo sanzionatorio qualora accerti, in fase istruttoria, che il fatto di violazione, come rilevato dagli organi accertatori, non è avvenuto ovvero non è ascrivibile alla responsabilità del trasgressore, così come individuato. Allo stesso modo potrà, benchè adottata l’ordinanza di ingiunzione con cui commina la sanzione amministrativa pecuniaria, “ravvedersi” e revocare in autotutela il provvedimento emanato annullandone gli effetti con efficacia ex tunc. Cosa accade se è l’organo accertatore a rilevare un errore nel verbale di accertamento elevato? Non potrà annullarlo o revocarlo poiché questo potere è proprio dell’autorità amministrativa e non di un organo di controllo, ma potrà farne venire meno gli effetti emettendo un nuovo e successivo verbale per mezzo del quale, nel contestare correttamente la violazione, annullerà e sostituirà il precedente errato purchè si rispettino i termini di cui all’articolo 14 della legge 689/81 ovvero, qualora la violazione non sia contestata immediatamente, gli estremi vanno notificati agli interessati entro 90 giorni dall’accertamento. Ne consegue pertanto che l’organo accertatore potrà “correggere eventuali errori” purchè ciò avvenga entro il succitato termine di legge.

(30/03/2021) a cura di Italia Pepe