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Discariche: terre e rocce contenenti amianto

Argomenti trattati: Discariche

Quesito numero 1523

Si chiedono chiarimenti circa la possibilità di conferire in discarica per rifiuti inerti, terra e roccia da scavo contenente amianto.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 7-quater Dlgs 36/2003, sembrerebbe consentire il conferimento in discarica per rifiuti inerti, dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell’allegato 4 (fra cui figurano anche le terre Codice Eer 170504), anche contenenti amianto, ma in quantità tale da non aumentare il rischio per l’ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente a una categoria diversa.
Il paragrafo 4 dell’allegato 4 dello stesso decreto definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto. Per tali rifiuti la norma consentirebbe lo smaltimento in discarica per pericolosi o discarica per non pericolosi nel rispetto di alcune condizioni.
Si chiede se le terre contenenti amianto rientrano nella definizione di rifiuti di amianto o contenenti amianto di cui al detto paragrafo 4 (probabilmente definizione con la quale il legislatore intende invece riferirsi ai rifiuti di cui al punto 4 dell’allegato A del Dm 248/2004) e devono quindi seguire le modalità di smaltimento ivi previste (discarica non pericolosi o discarica pericolosi) o se, come previsto dall’articolo 7-quater, possono essere conferite in discarica per rifiuti inerti. In quest’ultimo caso si chiede quali siano le verifiche da eseguire circa il contenuto di amianto per verificare che non vi sia un aumento di rischio per l’ambiente.