La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Quattro aziende occupano distintamente un fabbricato ciascuna, all’interno della stessa recinzione, identificati da un unico numero civico. Fra esse vi è un legame dato da un contratto di rete e dal fatto che le società sono tutte partecipate (totalitarie o maggioranza assoluta) da una unica holding. È possibile che la Holding assuma la veste di produttore giuridico del rifiuto con traslazione degli adempimenti materiali? Ovvero è possibile allestire un unico deposito temporaneo “riconducibile” alla holding, e che la stessa sia il soggetto che compila registro, formulario e Mud?
Chiaramente le società controllate operative rimango corresponsabili quali produttori materiali del rifiuto.
La Circolare esplicativa del Mite del 12 aprile 2021 non sembra aver risolto definitivamente il dubbio sulla classificazione come urbani o come speciali dei rifiuti degli agriturismi (simili a quelli di alberghi, ristoranti e trattorie).
Diverse “correnti interpretative” vedono nel riferimento all’Allegato L-quinquies quale elenco aperto un’implicita possibilità, per i rifiuti prodotti dagli agriturismi nella fornitura di servizi ricettivi e di ospitalità, di essere considerati come rifiuti urbani. Tale interpretazione contrasterebbe però un po’ con la chiusura della Circolare stessa sul tema: fossero rifiuti urbani a tutti gli effetti, perché si sente la necessità di specificare che “deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA”. Nel caso si trattasse di rifiuti urbani, perchè si dovrebbe “concordare a titolo volontario”, “modalità di adesione” con il gestore del servizio pubblico di raccolta?
Di contro: se si considerassero invece questi rifiuti come “speciali”, quale sarebbe la necessità di un riferimento all’elenco aperto dell’Allegato L-quinquies (che lascia la possibilità di ricomprendere nella definizione di rifiuti urbani anche quelli prodotti da attività non in elenco)? E, se si fosse voluto ribadire che si devono comunque considerare rifiuti speciali, perché coinvolgere il gestore del servizio pubblico di raccolta, orientato, per definizione, alla gestione dei soli rifiuti urbani? Insomma: urbani o speciali?
In ordine al Vi.Vi.Fir. si hanno dubbi quando il portale offre la possibilità di stampare il documento “in bianco”, per la compilazione manuale. L’eventualità di “mancata specularità” utilizzando tale tipo di stesura è molto alta. Ovviamente, le discrepanze verrebbero evidenziate esclusivamente dal produttore al ricevimento della quarta copia che risulta essere la fotocopia di una fotocopia. Ora in caso di suo mancato ricevimento entro i tre mesi stabiliti per legge, il produttore deve fare segnalazione all’Ente competente, e il trasportatore, in caso di smarrimento, deve sporgere denuncia presso CC o Polizia.
Con il Vi.Vi.Fir. sarà sufficiente fare un’ulteriore fotocopia. Ne consegue che le modalità di conservazione (a seconda del tipo di invio che il trasportatore scelga) decadano: che senso avrebbe avere un armadietto ignifugo?
In ultima analisi, immagino che, essendo previsto dalla legge che sia il trasportatore a dover inviare la quarta copia, lo stesso non possa essere sostituito da intermediario e destinatario, pur essendo costoro in possesso del documento comprovante l’avvenuto conferimento.
Non sarebbe più corretto che la quarta copia fosse rispedita dal destinatario essendo l’unico operatore ad avere una copia del formulario originale e completa?
Azienda con classificazione Ateco 2007 n. 28.95 – fabbricazione di macchine della carta e del cartone – e 22 addetti, smaltisce meno di 10 metri cubi l’anno di rifiuti pericolosi. L’Azienda ha due unità locali con codici 28.22.09 delle quali una è stata fondata per prima e l’altra più recentemente. L’Azienda è ubicata sulla stessa Via in due numeri civici adiacenti e gli stabili sono all’interno di un’area privata e sono comunicanti. Il passo carraio che divide i due stabili è situato in un unico numero civico della prima fondata. Il deposito preliminare è unico e i dipendenti sono gestiti presso la prima o seconda unità in funzione della necessità. Il quesito riguarda la necessità di fare uno o due registri e di conseguenza uno o due Mud e come eventualmente applicare la norma con un unico registro e un unico Mud.
Una ditta è stata autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (Aua) per un insediamento destinato allo stoccaggio e lavorazione di rifiuti inerti provenienti da costruzione e demolizione, con messa in riserva di altri rifiuti tutti non pericolosi.
La ditta per eseguire l’attività utilizza nel ciclo produttivo un mulino frantoio trituratore mobile.
Di recente, sempre la stessa ditta ha richiesto l’autorizzazione per un impianto mobile al fine di poter effettuare campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 120 giorni.
Dalla disamina della istanza risulta che l’attrezzatura da autorizzare risulta la stessa di quella inserita nel ciclo produttivo autorizzato con Aua (mulino frantoio trituratore mobile).
Si chiede se a Vostro parere tale apparecchiatura utilizzata nell’impianto fisso può essere anche utilizzata per eseguire campagne di attività per come previsto dall’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006.
Si chiedono chiarimenti circa la possibilità di conferire in discarica per rifiuti inerti, terra e roccia da scavo contenente amianto.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 7-quater Dlgs 36/2003, sembrerebbe consentire il conferimento in discarica per rifiuti inerti, dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell’allegato 4 (fra cui figurano anche le terre Codice Eer 170504), anche contenenti amianto, ma in quantità tale da non aumentare il rischio per l’ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente a una categoria diversa.
Il paragrafo 4 dell’allegato 4 dello stesso decreto definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto. Per tali rifiuti la norma consentirebbe lo smaltimento in discarica per pericolosi o discarica per non pericolosi nel rispetto di alcune condizioni.
Si chiede se le terre contenenti amianto rientrano nella definizione di rifiuti di amianto o contenenti amianto di cui al detto paragrafo 4 (probabilmente definizione con la quale il legislatore intende invece riferirsi ai rifiuti di cui al punto 4 dell’allegato A del Dm 248/2004) e devono quindi seguire le modalità di smaltimento ivi previste (discarica non pericolosi o discarica pericolosi) o se, come previsto dall’articolo 7-quater, possono essere conferite in discarica per rifiuti inerti. In quest’ultimo caso si chiede quali siano le verifiche da eseguire circa il contenuto di amianto per verificare che non vi sia un aumento di rischio per l’ambiente.
Un laboratorio di analisi chimiche produce una soluzione di scarto dalla composizione complessa contenente diverse sostanze pericolose. La soluzione può avere una base acquosa mentre in altri momenti del ciclo produttivo l’acqua può risultare un componente minoritario. Le sostanze pericolose contenute nel rifiuto sono varie: solventi, acidi, basi, sali e coloranti. L’ elenco europeo dei rifiuti fornisce codici che potrebbero essere alternativi. Il Codice Eer 160506* è da ritenersi idoneo visto che il capitolo 1605 identifica i prodotti chimici di scarto e la coppia finale 06 identifica le sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose comprese le miscele. Una soluzione per definizione è una miscela omogenea. Esiste anche il Codice Eer 161001* soluzione acquose di scarto contenenti sostanze pericolose. Ma si riferisce alla famiglia 1610 cioè rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito. Si chiede di conoscere il Vostro parere in ordine a quale dei due Codici Eer sia il più adatto a descrivere il rifiuto.