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Rifiuti agriturismi: tra urbani e speciali

Argomenti trattati: Rifiuti speciali

Quesito numero 1519

La Circolare esplicativa del Mite del 12 aprile 2021 non sembra aver risolto definitivamente il dubbio sulla classificazione come urbani o come speciali dei rifiuti degli agriturismi (simili a quelli di alberghi, ristoranti e trattorie).
Diverse “correnti interpretative” vedono nel riferimento all’Allegato L-quinquies quale elenco aperto un’implicita possibilità, per i rifiuti prodotti dagli agriturismi nella fornitura di servizi ricettivi e di ospitalità, di essere considerati come rifiuti urbani. Tale interpretazione contrasterebbe però un po’ con la chiusura della Circolare stessa sul tema: fossero rifiuti urbani a tutti gli effetti, perché si sente la necessità di specificare che “deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA”. Nel caso si trattasse di rifiuti urbani, perchè si dovrebbe “concordare a titolo volontario”, “modalità di adesione” con il gestore del servizio pubblico di raccolta?
Di contro: se si considerassero invece questi rifiuti come “speciali”, quale sarebbe la necessità di un riferimento all’elenco aperto dell’Allegato L-quinquies (che lascia la possibilità di ricomprendere nella definizione di rifiuti urbani anche quelli prodotti da attività non in elenco)? E, se si fosse voluto ribadire che si devono comunque considerare rifiuti speciali, perché coinvolgere il gestore del servizio pubblico di raccolta, orientato, per definizione, alla gestione dei soli rifiuti urbani? Insomma: urbani o speciali?

risponde Paola Ficco