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Rifiuti su strada: nessuna colpa del proprietario né dell’amministrazione

Rifiuti su strada: nessuna colpa del proprietario né dell’amministrazione

ABSTRACT

Tra la disciplina di ordine generale contenuta nell’articolo 192, Dlgs 152/2006 e quella specifica per i soggetti proprietari e concessionari di strade recata dall’articolo 14, Dlgs 285/1992 vige un rapporto di specialità, contraddistinto dalla sussistenza nell’ordinamento di una norma puntuale che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, impone in via diretta al soggetto proprietario o concessionario di provvedere alla pulizia della rete viaria e, dunque, di rimuovere i rifiuti depositati sulla strada medesima e sulle sue pertinenze.

Ciò premesso, quid iuris nell’ipotesi di ordine di rimozione dei rifiuti adottato senza alcuna dimostrazione (quantomeno) della culpa in vigilando del soggetto titolare o gestore? E quale risarcimento spetta al destinatario di un siffatto, illegittimo provvedimento?