La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Un rifiuto Eer 17 05 04 – terre e rocce da scavo, proveniente da un sito di bonifica – può essere conferito in un impianto autorizzato ai sensi del Dm 5 febbraio 1998? Ciò, prescindendo dall’adeguamento dell’impianto al Dm 127/2024, il che, escludendo esplicitamente le terre e rocce da scavo provenienti da bonifica, renderebbe necessaria una autorizzazione caso per caso. In tal senso, sarebbe quindi legittimo che un impianto autorizzato in semplificata possa ottenere un’autorizzazione “caso per caso” per la gestione di un rifiuto 17 05 04 derivante da una bonifica ambientale il cui progetto è autorizzato ai sensi dell’articolo 242 del Dlgs 152/2006?
La circolare n. 7 del 14 luglio 2026 dell’Albo gestori ambientali prevede l’iscrizione in categoria 4 o 5 dei seguenti codici Eer che per loro origine possono essere classificati speciali: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 25 (non contemplato nell’Allegato L-quater), 20 02 01 rifiuti biodegradabili (quando derivano da attività di preparazione del cantiere).
Il dubbio è: in quali casistiche il 20 01 01 e il 20 01 08 possono essere considerati speciali dal momento che nell’Allegato L-quinquies è inserita la quasi totalità delle attività (e quelle non inserite sono comunque assimilabili a quelle elencate)? Vero è che l’Allegato L-quinquies esclude le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135, C.c., ma, per queste attività, sono da ritenersi esclusi tutti i codici dell’Allegato L-quater, quindi la specifica fatta per questi due codici non sembra riconducibile alla circolare.