Albo gestori, patteggiamento senza pene accessorie non blocca iscrizione
Circolare Albo 2 luglio 2026, n. 5
Con la circolare 2 luglio 2026 n. 5, l’Albo nazionale gestori ambientali chiarisce gli effetti della “riforma Cartabia” sui requisiti soggettivi per l’iscrizione. Infatti, il Dlgs 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha riscritto l’articolo 445, comma 1-bis, C.p.p.: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444, comma 2, C.p.p.) non ha efficacia nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, e non può essere equiparata a una sentenza di condanna da leggi diverse da quelle penali. Resta così superato l’articolo 10, comma 2, lettera d), Dm 120/2014, che invece prevedeva tale equiparazione ai fini dell’iscrizione. Pertanto, nonostante quanto disposto dal regolamento dell’Albo gestori, il patteggiamento, ove non siano applicate pene accessorie, non è assimilabile a una condanna e non è ostativo all’iscrizione né al suo mantenimento. (P.F.)
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