Nuovo Regolamento imballaggi Ue: la sfida della transizione per il commercio e la distribuzione

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In premessa, è importante sottolineare come le azioni coordinate delle associazioni del commercio e dell’industria presso le istituzioni europee e nazionali abbiano consentito di rendere praticabile un Regolamento complesso, che nelle sue prime stesure risultava estremamente penalizzante per le imprese e, in particolare, per le imprese italiane.

Il settore del commercio, e della distribuzione moderna in particolare, rappresenta uno dei comparti impattati in modo rilevante dal nuovo Regolamento europeo su imballaggi e rifiuti da imballaggio.

La nuova disciplina, dando piena applicazione al principio della responsabilità condivisa lungo tutta filiera, contiene un nuovo modo di concepire l’imballaggio, tenendo conto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti (quindi prevenzione, riuso/riutilizzo e riciclo).

Per quanto concerne gli aspetti più critici per il settore commerciale, si dovrà affrontare innanzitutto il divieto di commercializzazione di alcune tipologie di imballaggi. A partire dal 2030, non potranno essere più commercializzati gli imballaggi monouso in plastica cd. “Multipack” che servono per raggruppare in punto vendita prodotti in bottiglie, lattine, barattoli, vaschette e pacchetti, nonché gli imballaggi che servono per frutta e verdura fresche “non lavorate” e preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg. È stata importante, ai fini operativi e logistici, l’esclusione dal divieto, intervenuta da ultimo, della IV gamma. Su questo aspetto è prevalso a livello europeo il buon senso, grazie anche al lavoro svolto da parte delle associazioni di filiera, per evitare che una norma dalla finalità ambientalista diventasse la principale causa di spreco e di insicurezza alimentare.

Altro aspetto critico per il sistema del Retail è quello relativo alla previsione di sistemi di ricarica “alla spina”.

Si prevede infatti che a partire dal 1º gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 mq si dovranno adoperare per rendere disponibile il 10% di tale superficie a stazioni di rifornimento per prodotti alimentari e non alimentari.

La norma non prevede quindi un obbligo ma una raccomandazione a tendere in questa direzione. Gli operatori economici che consentiranno la ricarica saranno chiamati a mettere a disposizione degli utenti finali imballaggi e contenitori adeguati e conformi alle prescrizioni del Regolamento. Sarà peraltro possibile rifiutare di riempire un contenitore fornito dall’utente finale se quest’ultimo non si attiene ai requisiti indicati dall’operatore economico: in particolare, se quest’ultimo ritiene il contenitore igienicamente non adatto al cibo o alla bevanda acquistata. Gli operatori economici non saranno peraltro responsabili per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che possono derivare dall’uso dei contenitori forniti dall’utente finale.

Le nuove regole europee prevedono poi che le aziende dovranno ottimizzare la quantità e il peso degli imballaggi, riducendo l’uso di materiali superflui per ridurre al minimo lo spreco.

Gli imballaggi dovranno inoltre avere etichette uniformi in tutta l’Unione Europea per indicare il tipo di materiale e le corrette modalità di smaltimento, nonché avere un pittogramma standardizzato. È quindi ora necessario lavorare per valorizzare le attività che sono state svolte sinora con la filiera ed il Ministero dell’ambiente, per dare agli operatori delle linee guida aggiornate sul tema.

Per quanto concerne i Sistemi di restituzione con cauzione, saranno previsti obbligatoriamente solo nel caso in cui gli Stati membri non raggiungano determinati tassi di raccolta differenziata di alcune tipologie di imballaggi (es. gli Stati membri devono raggiungere un tasso di raccolta differenziata per le tipologie di imballaggi in pet ed alluminio per bevande superiore all’80% entro il 2026, e dovranno presentare un piano di attuazione strategico per raggiungere l’obiettivo complessivo del 90% di raccolta separata entro il 2029 di tali imballaggi).

Infine, entro il 2030, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno contenere una percentuale minima di materiale riciclato, che aumenterà progressivamente fino al 2040. Gli obiettivi sono molto ambiziosi e non si possono certo nascondere le preoccupazioni sulla reperibilità di tali volumi di materiale riciclato sul mercato.

Tutti questi cambiamenti richiederanno alle aziende di ripensare il design degli imballaggi, investire in materiali più sostenibili e rispettare limiti più stringenti.

Le associazioni, il Conai ed i consorzi di filiera continueranno a lavorare per agevolare le imprese nell’applicazione delle nuove regole e per potersi orientare al meglio sul rispetto e sulla conformità alle prescrizioni di sostenibilità.

Questo percorso di accompagnamento sarà fondamentale nella fase attuativa e in fase di redazione degli atti delegati, per stare al fianco delle imprese in questa nuova complessa sfida della transizione ecologica.

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