Manutenzione infrastrutture: terre e rocce diventano sottoprodotti solo con il rispetto del Dpr 120/2017 e non dopo la valutazione tecnica dei materiali tolti d’opera
Quesito numero 1656
Attività di manutenzione di infrastrutture di rete ex articolo 230, e nello specifico sistemazioni di rotture (con sostituzione di tratte di rete) della rete fognaria e acquedottistica. Il materiale esitante dalle operazioni è costituito da terreno, eventuali manufatti in ghisa o calcestruzzo, apparecchiature idrauliche, asfalto, talvolta cubetti di porfido o pavimentazioni in pietre ornamentali.
Si chiede se nella definizione di materiale tolto d’opera che viene trasportato al luogo adibito per la successiva valutazione tecnica – finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento – possano ricadere, oltre a pietre ornamentali, manufatti ed apparecchiature idrauliche, anche i terreni con le potenziali caratteristiche di sottoprodotto ex Dpr 120/2017 (con eventuale presenza antropica inferiore al 20%).
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