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Doppia autorizzazione per produrre biometano da rifiuti organici. Il mutato orientamento del Consiglio di Stato

Argomenti trattati: Biogas e biometano
Sentenza 10 maggio 2024, n. 4233

La massima
Energia – Impianto di produzione di biometano dalla frazione organica di rifiuti urbani (Forsu) – Natura dell’impianto – Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e allo stesso tempo impianto di trattamento di rifiuti – Procedimento autorizzatorio applicabile – Autorizzazione unica per gli impianti a fonti rinnovabili ex articolo 12, Dlgs 387/2003 e autorizzazione unica impianti di trattamento rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 anche nel caso in cui la potenza dell’impianto sia sotto le soglie previste per l’autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili – Sussistenza – Applicabilità della procedura abilitativa semplificata ex articolo 6, Dlgs 28/2011 – Esclusione – Qualifica della Forsu come sottoprodotto ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Esclusione – Ragioni – Derivazione da processi di consumo non da un processo produttivo – Sussistenza – Qualifica della Forsu come biomassa per impianti a fonti rinnovabili ex articolo 2, Dlgs 28/2011 – Mantenimento della condizione di rifiuto – Sussistenza

Gli impianti che producono biogas da Forsu (frazione organica di rifiuti urbani) sono installazioni che trattano rifiuti; pertanto, hanno bisogno dell’autorizzazione per le biomasse e per i rifiuti (orientamento mutato rispetto a Consiglio di Stato 2368 del 31 marzo 2022). È illegittimo presentare la PAS (Procedura abilitativa semplificata, articolo 6, Dlgs 28/2011); è, invece, necessario avanzare istanza di autorizzazione unica di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell’articolo 12, Dlgs 387/2003 (sulle biomasse) nonché di autorizzazione unica prevista per gli impianti di trattamento rifiuti ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006.
L’impianto di produzione di biometano è assimilabile a un impianto di raccolta e trattamento di rifiuti, il quale, tuttavia, rimane anche un impianto di produzione di energia alternativa alimentato da biomasse e soggetto al procedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 12, Dlgs 387/2003.
Poiché impianto di trattamento rifiuti, deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale regionale. La Forsu, ai fini dell’applicabilità delle norme sulla produzione di energia rinnovabile, è “biomassa”; ciò non toglie che continua ad essere un rifiuto fino alla fine del ciclo di trattamento dove è definitivamente trasformata in un prodotto secondario.
L’energia che si ricava dal recupero dei rifiuti biodegradabili costituisce solo una utilità che si affianca a quella insita nel recupero dei rifiuti stessi. Il loro corretto recupero è garantito solo se autorizzato in base alla disciplina sui rifiuti. L’osservanza della disciplina inerente la produzione di energia di fonti rinnovabili non comporta la inapplicabilità delle norme sui rifiuti. (Paola Ficco)