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Impianti mobili: l’autorizzazione è efficace fino al rinnovo

Argomenti trattati: Impianti mobili Impianti mobili

Quesito numero 1637

La Società X è titolare di un’autorizzazione articolo 208 comma 15 per un impianto mobile di recupero rifiuti inerti.
Nel rispetto delle tempistiche previste dal comma 12 del medesimo articolato di legge, “almeno 180 giorni prima” della scadenza della stessa viene trasmessa istanza di rinnovo presso la Regione competente.
Per motivi riconducibili all’Ente, l’istanza rimane “non istruita” ben oltre i tempi di scadenza dell’autorizzazione stessa.
A distanza di tempo viene prodotta apposita comunicazione di avvio di campagna mobile ex comma 15 “almeno 20 gg prima dell’installazione dell’impianto” allegando tutta la documentazione richiesta dalla norma nazionale e regionale, nonché l’autorizzazione originale insieme a copia della PEC di trasmissione dell’istanza nelle tempistiche di legge.
L’Ente sospende il procedimento comunicando che la campagna potrà essere “autorizzata” solo a valle della conclusione del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione ex articolo 208.
Si vuole sapere se:
• È corretta l’interpretazione secondo la quale, nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo, la vecchia autorizzazione continua ad essere vigente ed effettiva anche ai sensi del comma 12 ove recita “In ogni caso l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa [omissis]”
• Il regime di “comunicazione” previsto dalla legge nazionale per l’avvio di campagne mobili può configurare il silenzio-assenso trascorsi i 20 gg anche laddove una norma regionale, di fonte gerarchica inferiore, dovesse al contrario prevedere un’istruttoria ed emanazione esplicita di un provvedimento amministrativo di “autorizzazione” della stessa. A sostegno della tesi si cita la sentenza Tar Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 2 luglio 2013.