Rifiuti n. 323
gennaio 2024
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1634 Privativa comunale: il Consiglio di Stato la nega sulla raccolta di rifiuti avviati a recupero

La scrivente è gestore affidatario dei servizi di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani. Ci risulta che in virtù dell’affidamento siamo titolari della privativa per tutte le frazioni di rifiuti urbani prodotti nel territorio di competenza sulla base di quanto disposto all’articolo 198 comma 1 del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale).
Recentemente un operatore privato ha posizionato un recipiente per la raccolta dell’olio vegetale su area privata ad uso pubblico (fronte supermercato). Tale raccolta è aperta a tutta l’utenza; l’operatore ha giustificato tale azione in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5257 del 28 maggio 2023.
Si chiede pertanto se tali attività sono “liberalizzate” per tutte le tipologie di rifiuti urbani avviati a recupero su aree private.

a cura di Paola Ficco

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1635 Registro di carico e scarico: in caso di più attività, per le esenzioni conta l’attività svolta in concreto

Impresa con attività principale dotata di codice Ateco come “Impresa elettrica” e come secondaria “Attività edile”. Da una circolare di Ispra sembra che i rifiuti con Codice Eer diverso dal 17, se non pericolosi, sono considerati alla stessa stregua dei 17 (es. Cer 15…, ecc).
Nella circolare si cita sempre però l’attività principale.
Il nostro dubbio è: se l’impresa in un cantiere non fa lavori elettrici, ma solo o prevalentemente lavori edili, in forza del codice Ateco come attività secondaria, è da considerarsi esonerato comunque dal caricare nel registro i rifiuti anche non pericolosi, in quanto supera le 10 unità? La differenza tra attività principale e secondaria, ai fini degli obblighi di registrazione dei rifiuti è ininfluente? Delle due conta sempre l’attività che in un determinato cantiere stava facendo in quel momento?

a cura di Paola Ficco

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1636 Centri di raccolta, sì al Rea come unità locali dell’impresa che li gestisce

La mia azienda gestisce diversi centri di raccolta in quanto gestore del servizio di igiene urbana, la cui proprietà è però dell’Amministrazione Comunale di appartenenza. Alla luce di quanto sopra chiedo se sia corretto iscrivere tali centri di raccolta come unità locali presso la Camera di Commercio.

a cura di Daniele Bagon

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1637 Impianti mobili: l’autorizzazione è efficace fino al rinnovo

La Società X è titolare di un’autorizzazione articolo 208 comma 15 per un impianto mobile di recupero rifiuti inerti.
Nel rispetto delle tempistiche previste dal comma 12 del medesimo articolato di legge, “almeno 180 giorni prima” della scadenza della stessa viene trasmessa istanza di rinnovo presso la Regione competente.
Per motivi riconducibili all’Ente, l’istanza rimane “non istruita” ben oltre i tempi di scadenza dell’autorizzazione stessa.
A distanza di tempo viene prodotta apposita comunicazione di avvio di campagna mobile ex comma 15 “almeno 20 gg prima dell’installazione dell’impianto” allegando tutta la documentazione richiesta dalla norma nazionale e regionale, nonché l’autorizzazione originale insieme a copia della PEC di trasmissione dell’istanza nelle tempistiche di legge.
L’Ente sospende il procedimento comunicando che la campagna potrà essere “autorizzata” solo a valle della conclusione del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione ex articolo 208.
Si vuole sapere se:
• È corretta l’interpretazione secondo la quale, nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo, la vecchia autorizzazione continua ad essere vigente ed effettiva anche ai sensi del comma 12 ove recita “In ogni caso l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa [omissis]”
• Il regime di “comunicazione” previsto dalla legge nazionale per l’avvio di campagne mobili può configurare il silenzio-assenso trascorsi i 20 gg anche laddove una norma regionale, di fonte gerarchica inferiore, dovesse al contrario prevedere un’istruttoria ed emanazione esplicita di un provvedimento amministrativo di “autorizzazione” della stessa. A sostegno della tesi si cita la sentenza Tar Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 2 luglio 2013.

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