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Scarichi, sanzione penale solo se si superano i limiti per le 18 sostanze dell’allegato 5, tabella 5

Argomenti trattati: Scarichi
Sentenza 14 novembre 2023, n. 45730

La massima
Per l’integrazione della fattispecie di reato di scarico illecito ex articolo 137, Dlgs 152/2006 sono necessarie entrambe le seguenti condizioni: lo scarico sul corpo idrico di acque reflue industriali e che le predette acque reflue industriali scaricate debbano contenere le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte III del Dlgs 152/2006 con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3. Le sostanze pericolose, il cui superamento dei limiti integra un reato, sono arsenico, cadmio, cromo totale ed esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforiti, composti organici dello stagno, sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e 51/53). (C.K.)