Impianti mobili: se triturano non fanno riduzione volumetrica e devono essere autorizzati
Quesito numero 1613
Attività di produzione: ciclo produttivo con utilizzo materie prime (granuli in plastica) e stampaggio di materie plastiche. Dalla pulizia del cilindro pressa (spurgo) si provvede alla triturazione dello spurgo per riduzione del volume avviene con macinatore progettato e realizzato per macinare prodotti di scarto; l’operazione di macinatura avviene per triturazione (taglio e lacerazione del materiale di scarto in pezzatura di più piccole dimensioni) Il materiale triturato viene messo in uscita con formulario verso l’impianto di recupero/smaltimento con il codice Eer 120105 (Limatura e trucioli di materiali plastici).
Si richiede se l’attività di triturazione con annesso trituratore sopra descritto è assoggettata alla disciplina prevista dalla normativa italiana e concentrata nel comma 15 dell’articolo 208, Dlgs 152/2006 qualificabili come impianti mobili in quanto progettati per essere movimentati ed impiegati in campagne da effettuare nel sito di produzione, oppure poiché trattasi di impianti mobili che effettuano la sola riduzione volumetrica, dei rifiuti sottoposti a mera riduzione volumetrica, e il materiale derivante dalla triturazione e vagliatura del rifiuto non perde in concreto le caratteristiche di rifiuto, possa non rientrare nell’attività di trattamento rifiuti.
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