Recupero agevolato: il Dm 5 febbraio 1998 è disposizione derogatoria da interpretare restrittivamente
Quesito numero 1614
Impianto da autorizzare in AUA per la tipologia 16.1, lettere D-L per le attività di R13 ed R13-R3 per entrambe le tipologie: le attività di R13 consisteranno nel solo stoccaggio separato per tipologia dei rifiuti in ingresso che saranno poi destinati ad altri impianti per le successive operazioni di R3, mentre le attività di R13-R3 consisteranno nel compostaggio vero e proprio in aree differenziate per le due tipologie.
Da allegato 4 i limiti per la tipologia in oggetto sono: 16.1 d, messa in riserva: 1000 ton; 16.1 l, messa in riserva: 10.000 ton; 16.1 d, produzione di compost: 12.000 ton; 16.1d l, produzione di compost:7.500 ton.
La norma prevede: “per gli impianti che trattano solo le tipologie di cui alle lettere c), h) e l), che tali disposizioni non sono obbligatorie qualora abbiano una capacità annua di trattamento inferiore a 1000 t di rifiuti”.
Il quesito è: come si deve intendere il limite delle 1000 ton/anno relativamente alle disposizioni non obbligatorie sopra citate?
Le differenti visioni sono due:
1. deve essere applicato ai rifiuti complessivamente in ingresso in impianto, a prescindere dalle differenti tipologie;
2. deve essere applicato solo alla parte di rifiuti appartenenti alla tipologia 16.1 L avviati alle operazioni di compostaggio R13-R3 (in quanto il loro compostaggio avviene separatamente da quello effettuato sull’altra tipologia) mentre le attività di sola messa in riserva R13 hanno come limite 12.000 ton/anno (e non 10.000 visto l’articolo 6 comma 6).
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.