Registro: la conservazione triennale si applica anche ai registri ante Dlgs 116/2020
Quesito numero 1491
A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 116/2020, i registri di carico e scarico (produttore, trasportatore, intermediario) sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. Si chiede se questa nuova tempistica di conservazione (non più 5 anni) sia applicabile a tutti i registri di carico a prescindere dalla data dell’ultima registrazione, oppure se i 3 anni di conservazione sono relativi ai soli registri vidimati e utilizzati dopo l’entrata in vigore del Dlgs 116/2020. A mio modo di vedere, la norma non specifica a quali registri si applica, per cui ritengo ad esempio che un registro iniziato e terminato nel 2016 possa già essere eliminato perché passati i 3 anni, mentre qualcuno sostiene che per lo stesso registro del 2016 si applichi ancora la regola della conservazione dei 5 anni.
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.