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Sottoprodotti di origine animale (SOA): controlli e sanzioni

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23
(Gu 4 marzo 2021 n. 54)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Dal 19 marzo 2021 è in vigore l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2017/625 in materia di controlli (anche) sui sottoprodotti di origine animale provenienti da altri Stati membri dell’Ue. Infatti, attraverso l’adozione del Dlgs 2 febbraio 2021, n. 23 l’Italia si è dotata di un sistema di controllo e di relative sanzioni, in caso di inottemperanza.
Competente a coordinare i controlli è il Ministero della Salute, che tramite gli uffici veterinari, verifica la conformità alla normativa dell’Unione europea dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri. Nel caso di non conformità, al punto da costituire un pericolo per l’uomo, gli animali o per il benessere degli animali il Ministero della salute informa senza ritardo le Autorità competenti dello Stato membro di spedizione per le indagini opportune.
Sui destinatari reali dei Soa gravano i seguenti obblighi: effettuare la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e segnalare ogni partita all’ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari. Sono poi gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari che programmano, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i controlli sui sottoprodotti. Nel caso in cui gli obblighi previsti non siano onorati, vengono comminate differenti sanzioni amministrative, laddove la fattispecie non costituisca un reato. (C.K.)