La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Si chiede se in un sito autorizzato per R13 ed R12 sia possibile accettare i rifiuti provenienti dalle isole ecologiche comunali (centri di raccolta), gestite dall’Ente gestore del servizio pubblico di raccolta.
In caso di risposta affermativa, si chiede se sia possibile ritirare senza formulario ma con Ddt come chiede l’Ente gestore? Il Ddt deve poi essere registrato sul registro rifiuti in luogo del formulario di identificazione?
Dal combinato disposto dell’articolo 188 comma 2 e articolo 193 comma 7 discende che Enti e imprese che raccolgono a titolo professionale rifiuti, previa iscrizione all’Albo Gestori ambientali, conferiscono nel centro di raccolta e sono esentati dal formulario. Come si traccia il conferimento al Centro? Produttore e trasportatore quale operazione indicano sul proprio registro e quale riferimento di formulario? I centri di raccolta sono tenuti a presentare il Mud?
Nella definizione di “gestione di rifiuti” di cui all’ articolo 183, comma 1, lettera n), Dlgs 152/2006 è compresa la cernita: essendo il centro di raccolta parte della fase di raccolta rifiuti, ne discende che è possibile effettuare l’operazione di cernita in un centro di raccolta?
Un destinatario riceve un rifiuto sfuso nel proprio impianto per procedere poi ad un suo confezionamento del rifiuto in big-bags. Si chiede se l’operazione di recupero svolta presso l’impianto di tale destinatario sia R12 o R13.
A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 116/2020, i registri di carico e scarico (produttore, trasportatore, intermediario) sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. Si chiede se questa nuova tempistica di conservazione (non più 5 anni) sia applicabile a tutti i registri di carico a prescindere dalla data dell’ultima registrazione, oppure se i 3 anni di conservazione sono relativi ai soli registri vidimati e utilizzati dopo l’entrata in vigore del Dlgs 116/2020. A mio modo di vedere, la norma non specifica a quali registri si applica, per cui ritengo ad esempio che un registro iniziato e terminato nel 2016 possa già essere eliminato perché passati i 3 anni, mentre qualcuno sostiene che per lo stesso registro del 2016 si applichi ancora la regola della conservazione dei 5 anni.
L’articolo 230, Dlgs 152/2006 ha ad oggetto l’attività di manutenzione di reti diffuse (ad esempio fognatura, distribuzione gas ed acqua e simili) e si chiede come questo possa essere letto.
Si chiede inoltre conferma su questi due aspetti:
1. sede locale del gestore: è la/una unità locale identificata anche in Cciaa del gestore dell’infrastruttura?
2. luogo di concentramento: può anche non essere unità locale identificata in Cciaa? Deve essere uno? O possono essere anche alcuni?
Infine, per quanto riguarda la tenuta del registro di carico e scarico, si fa riferimento all’articolo 190 comma 11 il quale dispone che i registri possono essere tenuti nel luogo di produzione come definito dall’articolo 230. Quindi, nel caso di rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi, che sono esentati dall’obbligo di registro, si ritiene che lo stesso non debba essere tenuto né nel primo caso (produzione direttamente sul cantiere), né nel secondo caso (luogo di produzione presso la sede locale), né nel terzo (luogo di concentramento del materiale tolto d’opera e considerato rifiuto dopo le valutazioni tecniche). È corretta tale lettura?
Alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 116/2020 al comma 7 dell’articolo 193, si chiede se il trasporto dell’erba – Cer 200201 – effettuato dal giardiniere (iscritto all’Albo gestori in categoria 2-bis) al Centro di raccolta possa eseguirsi senza formulario.
In sede di audit ci è stata fatta un’osservazione in relazione ai registri e ai formulari; però negli articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006 non si trova evidenza oggettiva della richiesta di “delega documentazione rifiuti”.
Si chiede di conoscere il Vostro pensiero al riguardo.
Laboratorio di analisi chimiche, scrivo per chiedere chiarimenti in merito all’utilizzo delle norme ritirate senza sostituzione e richiamate in Leggi e Decreti vigenti. Diverse discariche richiedono che le certificazioni analitiche che accompagnano i rifiuti riportino la determinazione del residuo secco, secondo la norma Uni 14346:2007. Tale norma è richiamata nel Dlgs 121/2020. Gli impianti di discarica asseriscono che la norma UNI 14346:2007, pur essendo stata ritirata risulterebbe ancora valida ed applicabile in quanto richiamata da un Decreto legislativo vigente, e pertanto le analisi di determinazione del parametro residuo secco, cui essa si riferisce, debbano essere eseguite in conformità a detta norma e non secondo norme equivalenti ed in vigore. È tecnicamente e legalmente corretto utilizzare una norma ritirata senza sostituzione, se pur richiamata in una legge o decreto vigente? Secondo la risposta al quesito pubblicato sulla Rivista Rifiuti, n 276 del 2019 (a Sua firma), ci sarebbero ampie motivazioni per giustificare l’utilizzo di metodiche alternative, che tuttavia non vengono prese in considerazione dagli impianti di smaltimento finali, i quali si ostinano a richiedere una pedissequa utilizzazione di metodi non più in vigore. Come dobbiamo comportarci in questi casi noi laboratori di analisi?
Pulizia all’interno di un magazzino e rinvenimento di diversi barattoli di sostanze chimiche non più utilizzate. Da scheda di sicurezza sono tutte sostanze organiche e quindi tutti 160305* ma con HP diverse. Il Consulente ADR ha dato frasi ADR specifiche per ciascuna tipologia da inserire nel campo note del formulario e ha dichiarato che possono essere confezionate tutte sullo stesso bancale (importante nel campo note sia riportato, per ciascuno, oltre ADR tipo di imballaggio e quantità). In ordine ai rifiuti, trattandosi di piccole quantità, si possono sommare tutte le HP ed emettere unico formulario? Nel campo 6 posso mettere il peso totale del collo? (i pesi di ciascuno sarebbero comunque specificati nel campo note).