Rifiuti di manutenzione alle infrastrutture: la geometria variabile degli obblighi gestionali
Quesito numero 1492
L’articolo 230, Dlgs 152/2006 ha ad oggetto l’attività di manutenzione di reti diffuse (ad esempio fognatura, distribuzione gas ed acqua e simili) e si chiede come questo possa essere letto.
Si chiede inoltre conferma su questi due aspetti:
1. sede locale del gestore: è la/una unità locale identificata anche in Cciaa del gestore dell’infrastruttura?
2. luogo di concentramento: può anche non essere unità locale identificata in Cciaa? Deve essere uno? O possono essere anche alcuni?
Infine, per quanto riguarda la tenuta del registro di carico e scarico, si fa riferimento all’articolo 190 comma 11 il quale dispone che i registri possono essere tenuti nel luogo di produzione come definito dall’articolo 230. Quindi, nel caso di rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi, che sono esentati dall’obbligo di registro, si ritiene che lo stesso non debba essere tenuto né nel primo caso (produzione direttamente sul cantiere), né nel secondo caso (luogo di produzione presso la sede locale), né nel terzo (luogo di concentramento del materiale tolto d’opera e considerato rifiuto dopo le valutazioni tecniche). È corretta tale lettura?
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