Rifiuti da assistenza sanitaria: il trasporto verso il luogo di produzione giuridica dei rifiuti da assistenza sanitaria va autorizzato dall’Albo gestori
Quesito numero 1164
Azienda Socio Sanitaria Territoriale, cioè un’azienda sanitaria composta da alcuni presidi ospedalieri e da moltissimi servizi territoriali. In ordine a trasferimento di rifiuti da sede periferica a sede centrale, con riferimento all’articolo 266, comma 4, Dlgs 152/2006, si considera luogo di produzione (giuridico) la sede centrale ed il trasporto (cfr. risposta a quesito 1078, in questa Rivista marzo 2016), trattandosi di instradamento su suolo pubblico, viene effettuato con formulario, dove il produttore, il trasportatore e il destinatario coincidono. Si chiede se un’azienda sanitaria può essere considerata, in aggiunta a produttore, anche trasportatore e destinatario, non avendo iscrizione e relative autorizzazioni da apporre sul formulario e se le relative movimentazioni debbano essere registrate sui registri e sul Sistri, o solamente all’atto di conferimento dei rifiuti dal deposito temporaneo alla ditta autorizzata.
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