La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Le utenze non domestiche (es. bar, salumeria ecc.) per conferire rifiuti all’isola ecologica devono avere l’autorizzazione 2-bis?
Il ritiro di rifiuti speciali pericolosi da parte di un trasportatore e destinatario italiano presso le basi militari straniere (base Nato), si configura come importazione di rifiuti nella Comunità europea con conseguente obbligo di notifica?
Può un soggetto privato autorizzato al trasporto e recupero degli abiti usati ed accessori di cui al Dm 5 febbraio 1998, punto 8.9, allegato 1, organizzare una raccolta di abiti presso un centro commerciale posizionando dei contenitori per poi conferirli presso il proprio impianto per il trattamento e recupero? O rientra nella privativa comunale ai sensi dell’articolo 198, Dlgs 152/2006?
Il rispetto di quanto indicato nel Dm 5 febbraio 1998, cioè che “il passaggio fra i siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di recupero “R13 – messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta” “vale anche per impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006? Un impianto autorizzato in procedura ordinaria può conferire in R13 ad altro impianto autorizzato in procedura ordinaria un rifiuto accettato in ingresso con R13?
La legge regionale Campania n. 14 del 26 maggio 2016 reca “norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”.
L’articolo 12, comma 4 evidenzia l’impossibilità di localizzare impianti per la gestione dei rifiuti nelle località a matrice naturalistica “A” del Ptr.
All’articolo 13 parla del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali.
Si chiede se è corretto interpretare tale vincolo riferendosi ai soli impianti di gestione rifiuti urbani (e quindi al trattamento di alcuni dei Cer 20.) e non anche quelli speciali (tutti gli altri), in quanto:
• all’articolo 12, in tutti i commi, si indica sempre il riferimento al Prgru (piano di gestione dei rifiuti urbani) tranne che al comma 4;
• il comma 5 di tale articolo 12 si specifica che ci si sta riferendo anche ai rifiuti speciali per ciò che attiene impianti di trattamento termico;
• l’articolo 13 è interamente riferito al piano di gestione dei rifiuti speciali.
Si sottolinea infine come tale disposizione normativa che escluderebbe grandi parti del territorio campano vada in contrasto con le priorità del Dlgs 152/2006 e cioè, favorire il recupero anche a km zero di rifiuti.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale, cioè un’azienda sanitaria composta da alcuni presidi ospedalieri e da moltissimi servizi territoriali. In ordine a trasferimento di rifiuti da sede periferica a sede centrale, con riferimento all’articolo 266, comma 4, Dlgs 152/2006, si considera luogo di produzione (giuridico) la sede centrale ed il trasporto (cfr. risposta a quesito 1078, in questa Rivista marzo 2016), trattandosi di instradamento su suolo pubblico, viene effettuato con formulario, dove il produttore, il trasportatore e il destinatario coincidono. Si chiede se un’azienda sanitaria può essere considerata, in aggiunta a produttore, anche trasportatore e destinatario, non avendo iscrizione e relative autorizzazioni da apporre sul formulario e se le relative movimentazioni debbano essere registrate sui registri e sul Sistri, o solamente all’atto di conferimento dei rifiuti dal deposito temporaneo alla ditta autorizzata.
I rifiuti prodotti presso alcune sedi periferiche di un’Azienda socio sanitaria territoriale, a volte, vengono ritirati da parte di ditta autorizzata e incaricata al trasporto, su chiamata, con emissione di relativo formulario e trasporto diretto agli impianti di smaltimento. Si chiede se gli adempimenti relativi, cioè le movimentazioni di carico e scarico su registri e su Sistri possano essere effettuati nella sede della unità locale di riferimento, con una sorta di centralizzazione, con indicazione del luogo effettivo di produzione.
L’associazione di categoria locale ci chiede come considerare i rifiuti prodotti dai parrucchieri costituiti da imballi che hanno contenuto prodotti quali lacche, tinture e simili.
Sulla base di una precisa richiesta, ci viene indicato che tali imballi (solitamente in plastica o in alluminio, molti con sistema spray) presentano sulla confezione la sola indicazione di pericolo relativa all’infiammabilità.
Si tratta di oggetti in tutto simili alle produzioni domestiche per le quali di norma come gestore pubblico indichiamo il conferimento nella raccolta differenziata di plastica e metalli.
Si chiede di conoscere la vostra opinione sulla possibile classificazione di tali rifiuti come non speciali.
Un’impresa produce (non come scopo primario della sua produzione) un fango contenente vetro in piccola granulometria. Il vetro da cui si generano i fanghi annovera nella sua formulazione anche piccoli quantitativi di sostanze cancerogene. Le esigue quantità di tali sostanze consentono di classificare il fango come rifiuto non pericoloso. Tale fango potrebbe essere impiegato nella produzione di materiali abrasivi. Pertanto, si chiede se il fango può ritenersi sottoprodotto anche anche tenuto conto dell’ articolo 184-bis, comma 1, lett. d), Dlgs 152/2006.
In caso di risposta negativa, si chiede: se l’utilizzatore (che reimpiega la Mps nel suo ciclo produttivo per produrre materiali abrasivi) già utilizza sostanze simili o uguali a quelle che costituiscono le nostre MPS, in questo caso, il requisito di cui all’indicato articolo 184-bis, comma 1, lett. d), Dlgs 152/2006 può intendersi soddisfatto? Si chiede se esiste una banca dati o una piattaforma dove incrociare domanda-offerta sulle Mps.
Gestore del servizio pubblico per conto di un Comune. Si chiede di sapere chi è il produttore dei rifiuti derivanti dallo spazzamento meccanizzato?
I rifiuti prodotti dallo spazzamento manuale sono sempre riconducibili al codice 200303?
Gli scarti alimentari di un supermercato (es. yogurt scaduti, confezioni di affettati scaduti e tutti gli alimenti confezionati) di cui ci si disfa perché non più vendibili dal punto di vista normativo e commerciale, si configurano come rifiuti o come sottoprodotti di categoria 3?