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Nozione di rifiuto: ogni valutazione soggettiva è “inaccettabile”

Argomenti trattati: Nozione di rifiuto
Sentenza 16 novembre 2016, n. 48316

La massima
Rifiuti – Definizione – Articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 – Significato del termine “disfarsi” – Interpretazione estensiva – Valutazione soggettiva – Non accettabilità
È rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi.
La definizione di rifiuto stabilita dal Dlgs 152/2006 (articolo 183) deve essere interpretata estensivamente nel rispetto delle indicazioni giunte dalla Corte di Giustizia Ue, risulta quindi “inaccettabile” qualsiasi valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti. (A.G.)