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Trasporto illecito rifiuti: basta una sola condotta

Argomenti trattati: Raccolta/trasporto/Adr
Sentenza 17 novembre 2016, n. 48574

La massima
Rifiuti – Trasporto illecito residui demolizioni – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Reato istantaneo – Condotta occasionale – Sufficienza – Reato di trasporto illecito – Integrazione
La natura di reato istantaneo del trasporto illecito di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) comporta l’integrazione del reato anche con una sola condotta di trasporto in mancanza di autorizzazione.
Il reato di trasporto illecito di rifiuti si ha ogni volta che si compia una singola condotta contra legem. Questo comporta pertanto che, anche per un singolo trasporto di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, si incorre nel reato ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006. (C.K.)