Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Recupero: la Regione Campania sembra non favorire quello di prossimità

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps

Quesito numero 1163

La legge regionale Campania n. 14 del 26 maggio 2016 reca “norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”.
L’articolo 12, comma 4 evidenzia l’impossibilità di localizzare impianti per la gestione dei rifiuti nelle località a matrice naturalistica “A” del Ptr.
All’articolo 13 parla del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali.
Si chiede se è corretto interpretare tale vincolo riferendosi ai soli impianti di gestione rifiuti urbani (e quindi al trattamento di alcuni dei Cer 20.) e non anche quelli speciali (tutti gli altri), in quanto:
• all’articolo 12, in tutti i commi, si indica sempre il riferimento al Prgru (piano di gestione dei rifiuti urbani) tranne che al comma 4;
• il comma 5 di tale articolo 12 si specifica che ci si sta riferendo anche ai rifiuti speciali per ciò che attiene impianti di trattamento termico;
• l’articolo 13 è interamente riferito al piano di gestione dei rifiuti speciali.
Si sottolinea infine come tale disposizione normativa che escluderebbe grandi parti del territorio campano vada in contrasto con le priorità del Dlgs 152/2006 e cioè, favorire il recupero anche a km zero di rifiuti.